Decreto del Presidente della Repubblica - 28/12/2000 - n. 445 art. 31 - (L) Atti non soggetti a legalizzazione(L) Atti non soggetti a legalizzazione 1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 34. |