Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 6 - Utilizzo del domicilio digitale 1Utilizzo del domicilio digitale 1 Art. 6. 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida 2. [1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.] 3 1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater 4. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis5. [2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.] 6 [2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.] 7
[1] Rubrica sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [2] Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 , successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [3] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, successivamente modificato dall'articolo 61, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e da ultimo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [4] Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [5] Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [6] Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. [7] Comma inizialmente aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. InquadramentoLa norma disciplina le cd. carte elettroniche e cioè la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. In particolare l'art. 56 del d.lgs. n. 217/2017 ha modificato la presente disposizione, eliminando il riferimento al documento di identità «analogo» alla carta di identità elettronica, non più previsto dall'ordinamento, al fine di coordinare la disposizione con la disciplina sopravvenuta. La carta d'identità elettronica (CIE)La necessità di utilizzare le e-card si inserisce in un quadro normativo complesso che ha come punto di riferimento la carta d'identità elettronica affiancata dalla carta nazionale dei servizi. La carta d'identità elettronica è stata disciplinata per la prima volta dalla l. 127/1997 le cui norme sono confluite nel d.P.R. n. 445/2000 che, all'art. 36, ha rinviato la determinazione delle caratteristiche e delle modalità «per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi» ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I contenuti e le funzioni della carta d'identità elettronica sono già stati individuati ai commi 2, 3 e 4 della norma (applicabili anche alla carta nazionale dei servizi). La carta d'identità elettronica, come la carta nazionale dei servizi, potranno inoltre essere utilizzate per i pagamenti tra privati e la Pubblica Amministrazione, secondo le modalità stabilite con le Linee guida sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. La carta di identità elettronica, che secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 66 deve contenere i dati identificativi della persona ed il codice fiscale, è stata prevista per offrire ai cittadini italiani uno strumento di identità con le seguenti caratteristiche: - maggiore sicurezza nel processo di identificazione ai fini di polizia; - utilizzo quale strumento di identificazione in rete per i servizi telematici; - completa interoperabilità su tutto il territorio nazionale. È necessario, difatti che la e-card sia uno strumento sicuro sotto i diversi aspetti della produzione, rilascio nonché utilizzo da parte del titolare. La sicurezza non solo deve accompagnare tutti i flussi informatici necessari al circuito di emissione, ma deve anche essere presente sul supporto fisico al fine di scoraggiare facili contraffazioni, nonché di consentire un'identificazione certa da parte delle istituzioni competenti. Ma la vera novità rispetto alla versione cartacea è rappresentata dall'utilizzo della carta d'identità elettronica come carta servizi tramite tecniche di autenticazione opportunamente combinate con l'adozione di un codice personale di identificazione (PIN). L'interoperabilità, invece, è imposta dalla necessità di dover disporre di un supporto in grado di funzionare allo stesso modo e su tutto il territorio nei confronti degli esercizi commerciali. Come si è visto al fine, poi, di accelerare l'erogazione di servizi in rete da parte delle Autonomie locali, la carta d'identità elettronica è stata affiancata dalla carta nazionale dei servizi con il compito della sola identificazione in rete del cittadino. Dopo queste opportune premesse è necessario, a questo punto, precisare un aspetto fondamentale: indipendentemente dal numero e qualità delle carte elettroniche ciò che assume rilevanza è l'obiettivo finale rappresentato dall'utilizzazione della stessa card non solo come documento di riconoscimento personale, ma anche come unica carta multifunzionale di accesso a tutti quei servizi, erogati per via telematica dalla pubblica amministrazione, che richiedono la identificazione certa dell'utilizzatore. La CIE è divenuta anche uno strumento per attestare la nostra identità digitale in tutta l'Unione Europea. Ad abilitare l'interoperabilità transfrontaliera della CIE è il nodo eIDAS italiano, al quale si è agganciato il Ministero dell'Interno, garante della sicurezza del sistema di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e dell'autenticità dei dati dei cittadini. Si tratta di un nuovo importante passo avanti nell'attuazione del Regolamento eIDAS, che impone alle pubbliche amministrazioni europee di rendere accessibili i propri servizi attraverso tutte le identità digitali degli Stati Membri. In particolare l'obiettivo fondamentale di questo provvedimento comunitario è quello dell'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'autenticazione nei servizi pubblici. Il Regolamento, difatti, non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri, ma intende garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura. Il Regolamento, quindi, innanzitutto disciplina l'identificazione elettronica intesa come «il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica», preoccupandosi del riconoscimento reciproco fra gli Stati membri dei mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online in uno Stato membro. L'identificazione elettronica va distinta dalla c.d. «autenticazione» intesa come un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica. Particolare attenzione viene rivolta dal Regolamento ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati che devono rispettare determinati requisiti, assumono specifiche responsabilità in caso di danni causati per dolo o negligenza e sono sottoposti al controllo di organismi di vigilanza ed a specifiche verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità. La Carta di Identità Elettronica (CIE) è stata notificata alla Commissione Europea e agli altri Stati Membri con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 309 del 13 settembre 2019, ed è stata integrata con il nodo eIDAS, in conformità con il Regolamento (UE) n. 910. La carta nazionale dei servizi (CNS)La carta nazionale dei servizi (CNS) è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche. La CNS non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto plastico. La completa corrispondenza informatica tra CNS e carta d'identità elettronica (CIE) assicura l'interoperabilità tra le due carte. La card in sostanza è un “passe-partout” digitale con cui i cittadini, attraverso l'utilizzo di un unico standard tecnologico, potranno accedere da dovunque ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione elettronica (e-Government). Non solo. Lo standard individuato è aperto ad altre applicazioni proprio per sostenere lo sviluppo dell'e-Government, come la firma digitale, la tessera sanitaria personale, il codice fiscale. Questa sorta di bancomat dovrà contenere tutti i dati identificativi della persona, che possano consentire – attraverso un codice numerico personale – l'identificazione certa e sicura per accedere subito ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. La “CNS”, ha l'obiettivo di incrementare e velocizzare lo sviluppo e la fornitura dei servizi in rete da parte delle pubbliche amministrazioni, ed è di fatto un'anticipazione della carta d'identità elettronica, ma da essa differisce per l'assenza della fotografia del titolare e, quindi, non è documento di identificazione. Proprio perché non verrà utilizzata con funzioni di riconoscimento a vista, sono state previste modalità di formazione ed emissione più flessibili che comporteranno il coinvolgimento di tutte le pubbliche Amministrazioni e degli operatori di mercato, in particolare i certificatori, che già oggi operano in questo settore con i necessari requisiti di sicurezza e qualità. Si ricorda, inoltre, che con il d.P.C.M. del 9 dicembre 2004 a firma del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ed Economia e Finanze sono state emanate “Le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi”, completando così l'impianto normativo necessario alle pubbliche amministrazioni per generare ed emettere carte nazionali dei servizi. In effetti a prescindere dai numerosi interventi normativi sia di grado primario che secondario ciò che rileva è la grande importanza assunta dal documento elettronico nell'ambito del piano di e-government del nostro paese tale da essere considerato uno degli strumenti di attuazione. BibliografiaConforti, Problematiche varie relative ai documenti di identità: dalla proroga, ai dubbi sulla validità della ricevuta della CIE, in Lo Stato Civile Italiano, Bologna, 2021, fasc. 1, 57-58; Delle Donne, Digitalizzazione della pubblica amministrazione: nuove modalità di emissione della carta di identità elettronica e legittimazione al ricorso da parte dell'operatore economico, in GiustAmm.it, Roma, 2020, fasc. 8, 5; Zacà, La Carta d'Identità Elettronica (CIE) varca i confini nazionali. Cosa cambia per i cittadini italiani, in Lo Stato Civile Italiano, Bologna, 2020, fasc. 2, 42-43. |