Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 6 ter - Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 1 2

Michele Iaselli

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 12

Art. 6-ter.

1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati3.

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili 4.

Inquadramento

L'articolo in oggetto in oggetto disciplina l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, il cosidetto Indice PA di cui al sito web www.indicepa.gov.it. Tale articolo ha subito delle modifiche a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 217/2017 che hanno riguardato la rubrica ma anche l'ambito di applicabilità: negli obblighi di aggiornamento dei contenuti del predetto Indice, infatti, sono stati inseriti anche i gestori di servizi pubblici.

L'indice PA

L'IndicePA, originariamente introdotto dall'art. 57-bis del CAD, realizzato e gestito da AgID, è un valido ed effettivo elenco di PEC pubbliche, in quanto tutti gli Enti pubblici e i gestori di servizi pubblici sono tenuti ad aggiornare i loro indirizzi con cadenza almeno semestrale, pena la valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore, al fine di coordinare la molteplicità dei registri PEC che si sono succeduti nel tempo ha statuito che in caso di mancata indicazione nel ReGInDE la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e in via stragiudiziale è validamente effettuata presso la posta elettronica certificata indicata nell'IndicePA (art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76/2020). Tale regola si applica anche nel caso in cui l'indirizzo PEC compaia esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'Ente pubblico.

Bibliografia

Arcella, Vitrani, CAD e Decreto «Semplificazioni»: tutte le novità, Milano, 2021; Cittadino, Commento al Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), Roma, 2018; Iaselli, Codice dell'amministrazione digitale commentato, Milano, 2019.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario