Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 6 ter - Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 1 2Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico12 Art. 6-ter. 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati3. 1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 1484. 2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche , incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 1965. 2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter6. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis 7. [1] Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [2] Rubrica modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente sostituita dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 6), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, non ancora convertito in Legge. [3] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, non ancora convertito in Legge. [4] Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, non ancora convertito in Legge. [5] Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 3), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, non ancora convertito in Legge. [6] Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 4), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, non ancora convertito in Legge. [7] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 5), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, non ancora convertito in Legge. InquadramentoL'articolo in oggetto in oggetto disciplina l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, il cosidetto Indice PA di cui al sito web www.indicepa.gov.it. Tale articolo ha subito delle modifiche a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 217/2017 che hanno riguardato la rubrica ma anche l'ambito di applicabilità: negli obblighi di aggiornamento dei contenuti del predetto Indice, infatti, sono stati inseriti anche i gestori di servizi pubblici. L'indice PAL'IndicePA, originariamente introdotto dall'art. 57-bis del CAD, realizzato e gestito da AgID, è un valido ed effettivo elenco di PEC pubbliche, in quanto tutti gli Enti pubblici e i gestori di servizi pubblici sono tenuti ad aggiornare i loro indirizzi con cadenza almeno semestrale, pena la valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore, al fine di coordinare la molteplicità dei registri PEC che si sono succeduti nel tempo ha statuito che in caso di mancata indicazione nel ReGInDE la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e in via stragiudiziale è validamente effettuata presso la posta elettronica certificata indicata nell'IndicePA (art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76/2020). Tale regola si applica anche nel caso in cui l'indirizzo PEC compaia esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'Ente pubblico. BibliografiaArcella, Vitrani, CAD e Decreto «Semplificazioni»: tutte le novità, Milano, 2021; Cittadino, Commento al Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), Roma, 2018; Iaselli, Codice dell'amministrazione digitale commentato, Milano, 2019. |