Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 7 - Diritto a servizi on-line semplici e integrati 1 2Art. 7. 01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili3. 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualita' individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica 4. [2. Gli standard e i livelli di qualita' sono periodicamente aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.] 5 3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 1986.
[1] Articolo modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente sostituito dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [2] Rubrica sostituita dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [3] Comma inserito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [4] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [5] Comma abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [6] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. InquadramentoLa disposizione in parola, così come modificata dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, rappresenta una novità assoluta rispetto al testo previgente che era già stato notevolmente modificato dal d.lgs. 2179/2016, Con il citato d.lgs. n. 217/2017 si effettuano modifiche sostanziali all'articolo in questione al fine di voler rafforzare la natura stessa di «Carta della cittadinanza digitale» della prima sezione del CAD. Aspetti concettuali.Innanzitutto è stato sostituito il comma 1 dell'articolo in oggetto che, nella configurazione attuale, sancisce il diritto di chiunque a fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato. Con tale nuovo comma, allo scopo di evitare eccessivi oneri a carico della P.A., si prevede, altresì che, si prevede la possibilità di avvalersi del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nostro legislatore con l'articolo in oggetto, dunque, ha ritenuto opportuno evitare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone fisiche, non in possesso della cittadinanza italiana, che si trovino ad interagire con la nostra P.A. Inoltre, il menzionato d.lgs. n. 217/2017 ha provveduto anche a modificare la rubrica dell'articolo in parola da «Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza» in «Diritto a servizi on-line semplici e integrati», sancendo così un apposito diritto al riguardo. Per quanto riguarda, invece, i successi commi 2 e 3, vengono imposti due importanti obblighi alle P.A. Si fa riferimento nello specifico all'obbligo di effettuare una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti al fine di riorganizzare e aggiornare i servizi offerti (comma 2) e dell'obbligo di testare il grado di soddisfazione degli utenti anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio reso (comma 3). Queste due disposizioni assumono unarilevanza notevole nell'ambito dell'ampio processo di digital transformation della P.A., visto che la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti è uno degli strumenti indispensabile per le pubbliche amministrazioni al fine dimigliorare costantemente le performance dell'attività caratteristica. BibliografiaCittadino, Commento al Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), Roma, 2018; Iaselli, Codice dell'amministrazione digitale commentato, Milano, 2019; Miuzzi, Il codice dell'amministrazione digitale riformato, Milano, 2017. |