Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 34 - Norme particolari per le pubbliche amministrazioni 1

Michele Iaselli

Norme particolari per le pubbliche amministrazioni 1

 

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. [I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati] 2;

b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici3.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualita', di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonche' in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformita' dei documenti conservati agli originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di conservazione4.

[2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.] 5

[3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.] 6

[4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.] 7

[5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.] 8

 

[4] Comma inserito dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera e), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Vedi anche il successivo comma 2 del medesimo articolo 25, D.L. 76/2020.

Inquadramento

La disciplina in materia di certificazione di firme elettroniche viene adeguata alle esigenze della pubblica amministrazione. In particolare la disposizione è stata modificata dall'art. 32 del d.lgs. n. 217/2017 che ha introdotto un nuovo comma 1-bis, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono svolgere i compiti di conservazione dei documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa, nonché affidarla, in modo totale o parziale ad altri soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID. Si procede, inoltre, all'abrogazione del comma 2 dell'art. 34, il quale riconosceva a ciascuna amministrazione la possibilità di adottare regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD per la formazione, la gestione e la sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna.

Bibliografia

Manca, Le firme elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo, Roma, 2021.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario