Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 37 - Cessazione dell'attività

Michele Iaselli

Cessazione dell'attività

Art. 37.

1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati (1).

2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione (2).

3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione (3).

4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6 (4).

4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilita' (5).

4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio (6).

(1) Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(2) Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(3) Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(4) Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente modificato dagli articoli 31, comma 1, lettera e), e 61, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Inquadramento

I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono soggetti che rilasciano certificati qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS).

Tali soggetti, in Italia, sono i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'art. 29 del CAD.

L'iter previsto dal citato art. 29 del CAD prevede che il prestatore del servizio presenti all'Agenzia apposita richiesta per ottenere il riconoscimento di prestatore del servizio fiduciario qualificato di interesse, allegando un report della valutazione di conformità con il Regolamento rilasciato da un organismo di valutazione autorizzato dal preposto organismo nazionale, in Italia ACCREDIA.

Dal 28 giugno 2016, data in cui ACCREDIA ha autorizzato i primi due organismi di valutazione, i prestatori di servizi hanno potuto presentare apposita istanza, ottenendo il riconoscimento di prestatori di servizi fiduciari qualificati. L'AgID pubblica l'elenco dei prestatori di servizi fiduciari stabiliti in Italia, unitamente alle informazioni sui servizi da loro prestati.

Secondo quanto previsto dall'art. 37, il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. Il prestatore comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa.

Nell'art. 37, affinché l'utente non abbia a risentire particolari disagi, sono indicati tutta una serie di adempimenti a cui è tenuto il prestatore di servizi fiduciari qualificato nel caso in cui intenda cessare la propria attività.

Con la riforma all'art. 37 è stato aggiunto il comma 4-ter in conformità a quanto suggerito dal Consiglio di Stato (aveva fatto notare la mancanza di una specifica sanzione nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo). Il Consiglio di Stato aveva sottolineato infatti che in assenza di tale sanzione si sarebbero potute applicare solo le sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 32-bis che peraltro avrebbero potuto non essere sufficienti ad assicurare la tutela dell'interesse protetto dalla norma. Per questi motivi il Consiglio di Stato aveva sollecitato l'introduzione di sanzioni amministrative più incisive nei confronti del «prestatore di servizi fiduciari qualificato» che cessa l'attività senza ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo.

Il comma 4-ter dispone pertanto che, in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 37, l'AgID fissi a trenta giorni il termine massimo entro cui ottemperare a quegli obblighi. Decorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni dell'art. 32-bis aumentate fino al doppio.

Bibliografia

Iaselli, La pubblica amministrazione digitale, Napoli, 2009; Manca, Le firme elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo, Roma, 2021.

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