Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 38 - Trasferimenti di fondi 1Trasferimenti di fondi 1 Art. 38. 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia 2.
[1] Rubrica sostituita dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. [2] Comma modificato dagli articoli 35, comma 1, e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. InquadramentoLa disposizione è stata modificata dall'art. 35 del d.lgs. n. 217/2017 prevedendo che il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le linee guida stabilite ai sensi dell'art. 71, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia. BibliografiaIaselli, La pubblica amministrazione digitale, Napoli, 2009; Manca, Le firme elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo, Roma, 2021. |