Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 39 - Libri e scritture

Michele Iaselli

Libri e scritture

Art. 39.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida 1.

Inquadramento

La fonte normativa che consente di conservare soltanto in formato digitale i documenti, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni altro documento, è contenuta nel d.lgs. n. 82/05 (Codice dell'Amministrazione DigitaleCAD). In particolare l'art. 39 del CAD prevede che i libri, i repertori e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

Lo stesso codice civile ammette la possibilità di conservare documenti e scritture contabili in solo formato digitale: infatti, l'art. 2220 c.c. prevede che le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto.

Pertanto, anche i libri e le scritture contabili possono secondo la presente disposizione essere formati e conservati su supporti informatici sempre nel rispetto delle Linee guida e disposizioni del CAD.

Bibliografia

Iaselli, La pubblica amministrazione digitale, Napoli, 2009; Manca, Le firme elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo, Roma, 2021.

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