Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 44 - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici 1 2
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida. 3. 1-bis. Il sistema di gestione [e conservazione] dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi 4. 1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate nelle Linee guida.5 1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis 6.
[1] Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi del presente articolo vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013. [2] Rubrica sostituita dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [3] Comma sostituito dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente dall'articolo 40, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [4] Comma aggiunto dall'articolo 30, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, successivamente sostituito dall'articolo 36, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e da ultimo modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [5] Comma aggiunto dall'articolo 30, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e da ultimo, dall'articolo 25, comma 1, lettera f), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120. [6] Comma aggiunto dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. InquadramentoLa presente disposizione è stata modificata dall'art. 40 del d.lgs. n. 217/2017 stabilendo – tramite le modifiche al comma 1 – che il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni debba essere organizzato e gestito in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e dei fascicoli informatici e – tramite le modifiche al comma 1-ter – che il medesimo sistema debba assicurare, in relazione a quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, d'integrità, di affidabilità, di leggibilità e di reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'art. 71 del CAD. Infine, viene aggiunto un comma 1-quater all'art. 44 del CAD, con cu si stabilisce che il responsabile della conservazione – che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con quello dei sistemi informativi – può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche. BibliografiaIaselli, La pubblica amministrazione digitale, Napoli, 2009; Manca, Le firme elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo, Roma, 2021. |