Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 44 bis - (Conservatori accreditati) 1 2 .Art. 44-bis [1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso AgID secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 3(A). 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.] 4
(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale 10 aprile 2014, n. 65. [1] Articolo inserito dall'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. [2] Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi del presente articolo vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013. [3] Comma modificato dagli articoli 37, comma 1 e 61, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [4] Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. InquadramentoLe pubbliche amministrazioni, secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale, realizzano i processi di conservazione all'interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati. Il Conservatore accreditato è un soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall'Agenzia per l'Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza. Con circolare n. 65/2014, emanata ai sensi dall'art. 13 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di conservazione) AgID ha definito le «Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici», seguita dal documento «Requisiti di qualità e sicurezza per l'accreditamento e la vigilanza», finalizzati a garantire la standardizzazione dei rispettivi iter, di accreditamento e di vigilanza, che i conservatori sono tenuti ad osservare per ottenere e mantenere l'accreditamento. In tema di titolarità dei poteri di certificazione, occorre ribadire che l'art. 44-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005, recentemente modificato con d.lgs. n. 179/2016) riconosce all'Agenzia il potere esclusivo di rilasciare l'accreditamento in favore dei soggetti che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi. BibliografiaIaselli, La pubblica amministrazione digitale, Napoli, 2009; Manca, Le firme elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo, Roma, 2021. |