Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioniDisponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, , salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita' si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida 2. 2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto3. [3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto 4 5.] 3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento 6. 3-ter. [In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.] L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture7.
[1] Comma modificato dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 264, comma 2, lettera b), n. 1), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. [2] Comma inserito dall'articolo 45, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [3] Comma aggiunto dall'articolo 264, comma 2, lettera b), n. 2), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'articolo 39, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Per l'efficacia vedi l'articolo 39, comma 3. del D.L. 77/2021, medesimo. [4] Comma modificato dall'articolo 20 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. [5] Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo articolo 37, comma 21, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Comma successivamente abrogato dall'articolo 45, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [6] Comma aggiunto dall'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente modificato dall'articolo 39, comma 2, lettera a), numero 2), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Per l'efficacia vedi l'articolo 39, comma 3. del D.L. 77/2021, medesimo. [7] Comma aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dall'articolo 39, comma 2, lettera a), numero 3), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Per l'efficacia vedi l'articolo 39, comma 3. del D.L. 77/2021, medesimo. InquadramentoL'art. 50 è collocato nel Capo V del CAD e apre la Sezione I dedicata ai «Dati delle pubbliche amministrazioni». Le disposizioni di cui al citato Capo vertono sulla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e sulle modalità con cui tale patrimonio informativo deve essere messo a disposizione di tutte le amministrazioni interessate. Nello specifico, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'art. 50 prevede quale regola generale che i dati trattati da una pubblica amministrazione siano condivisi e utilizzati da altre amministrazioni in linea con i compiti istituzionali perseguiti e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il comma 2-bis è espressione del profondo cambiamento culturale che sta interessando l'azione amministrativa ormai da tempo; la quale è ispirata, oltre che hai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (art. 1 della l. n. 241/1990), anche al criterio della centralità del cittadino. In virtù di questa centralità, le attività poste in essere dalle diverse amministrazioni devono essere lette congiuntamente, privilegiando una visione sempre più integrata e complessiva del rapporto tra soggetti erogatori dei servizi pubblici e gli utenti finali, in modo da offrire una maggiore personalizzazione del servizio reso, attraverso il canale più adatto a soddisfare le loro esigenze. Le informazioni, quindi, diventano la spina dorsale del sistema amministrativo che guarda ai dati contenuti nei pubblici registri e negli archivi come una straordinaria risorsa che costituisce un patrimonio proprio della collettività. Per questa ragione il CAD, ponendo il dato digitale al centro del procedimento amministrativo elettronico, sancisce un vero e proprio «principio di disponibilità» delle informazioni pubbliche, le quali devono essere digitalizzate dall'amministrazione che ne è titolare (art. 2 CAD) ed essere rese accessibili a privati e ad altre amministrazioni. La disponibilità, tuttavia, non implica la condivisione automatica di tutte le informazioni o l'accesso indiscriminato ad esse, sono fatti salvi infatti i limiti alla conoscibilità previsti dalle leggi e dai regolamenti sia per i privati, ad es. limiti ed esclusioni in materia di accesso, sia per le altre amministrazioni, che possono accedere solo ai dati necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Inoltre, proprio con specifico riferimento alle comunicazioni di dati personali tra Pubbliche Amministrazioni, lo stesso art. 50 CAD, al comma 2, chiarisce che il necessario rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali anche nei casi in cui il trasferimento di dati sia necessario per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente. Appare evidente, quindi, la volontà di evitare che la disponibilità e accessibilità delle informazioni detenute da PP.AA. possa generare controlli indiscriminati Sugli amministrati, assicurando che i trattamenti di dati personali in ambito pubblico avvengano esclusivamente nell'ambito del principio della limitazione della finalità e del principio di minimizzazione dei dati (art. 5 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR –). In tema di accessibilità dei dati di una Pubblica Amministrazione da parte di altra Pubblica Amministrazione, l'art. 50, comma 2 del CAD non può essere considerato norma imperativa ai fini di cui all'art. 1418 c.c. Lo stesso testo del citato art. 50, comma 2 CAD, laddove prevede che la regola della gratuità dell'accesso possa essere derogata nel caso di prestazioni aggiuntive, evidenzia la natura non assoluta di tale regola e quindi ne esclude il carattere cogente (App. Milano 1, n. 291/2021). Open Government Data.Nell'ultimo decennio, complice lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e la più generale digitalizzazione del Paese, le PP.AA. sia livello centrale che locale stanno scegliendo un nuovo modello di governance caratterizzato dalla maggiore apertura e trasparenza nelle relazioni con i cittadini; i quali sono chiamati a partecipare alle diverse fasi della vita democratica del Paese, al fine di garantirne uno sviluppo sano, armonico e fortemente moderno. L'art. 50 CAD si inserisce nel contesto di questo nuovo sistema di gestione che prende il nome di Open Government Data (OGD), ossia un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico basato sui dati aperti (traduzione del termine anglosassone «open data») (Roman). Una definizione generalmente condivisa di open data è quella resa dalla Open Knowledge Foundation, in base alla quale «un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo». Il fondamento costituzionale dell'OGD è rinvenibile negli artt. 1, 3, 32, 41, 48 e 97. Nello specifico, gli artt. 1 e 3 Cost. sono quelli inerenti alla finalità dell'apertura; i dati aperti, assicurando una più efficiente circolazione delle informazioni pubbliche, consentono ai cittadini di essere sovrani e tutti uguali. Inoltre, con riguardo agli artt. 32 e 41 Cost., il paradigma «open» si pone quale condizione necessaria a garantire l'effettività del diritto di iniziativa, poiché le informazioni possono essere impiegate per garantire la tutela della salute e lo svolgimento di un'attività d'impresa con fini di utilità sociale. Come accennato, dunque, il libero accesso alle informazioni pubbliche da parte della collettività permette di creare un clima di trasparenza diffusa che migliora la qualità del dibattito sulle politiche pubbliche e – contestualmente – promuove la creazione di imprese e servizi innovativi incentrati sui cittadini. Il concetto di apertura dei dati, quindi, va ben oltre quello di trasparenza. BibliografiaRoman C., Open data, in ConLawNOW 19, 2016. |