Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 50 quater - Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione 1

Michele Iaselli

Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione1

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione e' previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente , che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

[1] Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Inquadramento

L'art. 33 del d.l. semplificazioni al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali introduce nuove disposizioni nel CAD e precisamente l'art. 50-quater. In particolare si comprende che i concessionari dei servizi pubblici producono nella loro attività dati che possono risultare utili per la gestione della cosa pubblica.

Aspetti concettuali.

L'art. 50-quater dispone che, al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50 CAD, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Invero, tali dati, di cui il concessionario entra in possesso in esecuzione di un contratto con un'amministrazione pubblica, sono sempre rimasti di appannaggio esclusivo dello stesso, mentre adesso, alla luce di quanto disposto dalla norma in commento, viene imposto ai concessionari di prevedere negli accordi negoziali la fornitura alle amministrazioni concedenti dei dati, in formato aperto, prodotti nell'ambito dell'erogazione del servizio pubblico.

Bibliografia

Iaselli, Codice dell'amministrazione digitale annotato, Milano 2019.

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