Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati [delle pubbliche amministrazioni] 1 2Art. 52. [1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.] 3 2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali. [L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7] 4. 3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 505. 4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale [ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150] 6. [5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.] 7 [6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonche' azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.] 8 [7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.] 9 [8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.] 10 9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.
[1] Articolo modificato dall'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. [2] Rubrica modificata dall'articolo 47, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [3] Comma abrogato dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [4] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102 e dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [5] Comma modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [6] Comma modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [7] Comma abrogato dall'articolo 47, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [8] Comma modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102 e successivamente abrogato dall'articolo 47, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [9] Comma abrogato dall'articolo 47, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [10] Comma abrogato dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. InquadramentoNella sua attuale stesura l'articolo in commento, come da modifica apportata al testo dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, reca solo la prescrizione secondo cui i dati e i documenti pubblicati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, senza licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Vi è, inoltre, l'obbligo per i medesimi di consentire un utilizzo uniforme dei predetti dati. Infatti, nell'ottica della Data Driven Innovation, ossia di una politica economica legata all'uso di dati e statistiche per migliorare o favorire la creazione di nuovi prodotti, processi, sistemi organizzativi o mercati, si presume che quando una amministrazione decide di pubblicare un dato questo sia liberamente utilizzabile senza alcuna limitazione. Le amministrazioni possono prevedere l'uso di licenze solo se ciò si rende necessario per il rispetto di altre normative, come il GDPR, la tutela dei segreti commerciali ed industriali e comunque motivando la scelta. Risultano abrogati i commi in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, ciò al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea. Tipologie di licenze.L'AgID è il centro di competenza nazionale sul tema dati di tipo aperto, nell'ambito delle previsioni normative contenute nell'art. 1, comma 1, let. l-ter CAD e nelle norme di recepimento della direttiva PSI (Public Sector Information), in linea con le politiche di Open Government perseguita dal Governo italiano. Gli open data, secondo il CAD, presentano le seguenti caratteristiche: 1. sono disponibili con una licenza o una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2. sono accessibili attraverso le tecnologie digitali, comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti e provvisti dei relativi metadati; 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie digitali (di cui al punto 2), oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione (salvo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36). Le linee guida AgID del 2017 indicano alcune tipologie di licenze standard, che prevedono che i dati resi disponibili in formato open dalle amministrazioni pubbliche possano essere licenziati con richiesta di attribuzione della paternità dei dati e, eventualmente, con la richiesta di ridistribuzione degli stessi sempre in formato aperto. L'informazione sul tipo di licenza è metadato indispensabile per determinare come poter riutilizzare il dataset. Deve pertanto essere sempre specificata indicando, il nome, la versione e fornendo il riferimento al testo della licenza. È essenziale precisare che, tutte le licenze che non consentono lavori derivati, anche per finalità commerciali, i.e., licenze che riportano chiaramente clausole Non Commercial – NC e/o Non Derivative – ND e/o ogni altra clausola che limita la possibilità di riutilizzo e ridistribuzione dei dati, non possono essere ritenute valide per identificare dataset aperti. Le licenze più usate per l'Open Data appartengono a tre categorie principali: • il pubblico dominio o « waiver ». Licenze dove il dichiarante apertamente, pienamente, permanentemente, irrevocabilmente e incondizionatamente rinuncia, abbandona e cede ogni proprio diritto d'autore e connesso, ogni relativa pretesa, rivendicazione, causa e azione, sia al momento nota o ignota (includendo espressamente le pretese presenti come quelle future) relativa all'opera. Rientrano in questa categoria la CC0 della famiglia delle licenze internazionali Creative Commons e la Open Data Commons – Public Domain Dedication License (ODC-PDDL) per i dataset/database; • le licenze per l'open data con richiesta di attribuzione, che consentono di condividere, adattare e creare anche per finalità commerciali con il solo vincolo di attribuire la paternità del dataset. Rientrano in questa categoria la licenza CC-BY della famiglia Creative Commons, la IODL (Italian Open Data License) nella sua versione 2.0 e la Open Data CommonsAttribution License (ODC-BY) per dataset/database; • le licenze per l'open data con richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo, che consentono di condividere, adattare e creare anche per finalità commerciali nel rispetto però di due vincoli: a) attribuire la paternità del dataset; b) distribuire eventuali lavori derivati con la stessa licenza che governa il lavoro originale. Rientrano in questa categoria la licenza CC-BY-SA della famiglia Creative Commons la IODL nella sua versione 1.0 e la Open Data Commons Open Database License (ODbL) utilizzata dal progetto OpenStreetMap (OSM). Infine, per consentire la reale fruizione di rilevanti masse di dati è necessario che gli enti pubblici mettano a disposizione dati di qualità, che siano chiari, aggiornati, precisi e comprensibili. |