Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 56 - Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (1).

Michele Iaselli

Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (1).

Art. 56.

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale [della rete Internet] delle autorità emananti (2).

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale [della rete Internet], osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali (3).

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 (4).

(1) Rubrica modificata dall'articolo 23 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(2) Comma modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(3) Comma modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(4) Comma inserito dall'articolo 23 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Inquadramento

L'art. 56 CAD ha l'obiettivo di garantire la conoscibilità delle informazioni tramite i siti delle autorità emananti. La norma si compone di tre commi e contiene disposizioni sulla pubblicazione dei dati identificativi delle sentenze pendenti dinanzi all'organo giurisdizionale amministrativo e contabile.

Si tratta di una misura che risponde a molte esigenze. In primo luogo, favorisce l'applicazione del principio di trasparenza, rendendo nota la decisione del giudizio in merito ad un determinato processo; consente inoltre ai cittadini di accedere facilmente e rapidamente ai dati e ai documenti ad esso relativi.

Il comma 2, precisa che la pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale debba avvenire contestualmente al deposito in segreteria. Dunque, la conoscenza delle decisioni assunte èimmediata rispetto al deposito dell'atto in segreteria. Come prevedibile, lo stesso principio prevede che siano seguite in fase di pubblicazione le misure precauzionali previste dalla normativa sulla protezione dei dati.

Il comma 3 dell'articolo in commento richiama l'art. 51 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale al 1 comma dispone che «(...) idati identificativi delle questioni pendenti dinanziall'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resiaccessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti dicomunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete internet». Il 2 comma del medesimo articolo, poi, chiarisce che «le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo».

Le attività di trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale; il d.lgs. n. 196/2003, per questo motivo, ne favorisce la più ampia circolazione.

La conoscenza delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali può essere realizzata, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria «anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet» (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati (Garante per la protezione dei dati personali).

In particolare, prevede una particolare procedura, descritta nei commi da 1 a 4, attraverso la quale ogni interessato può chiedere, con istanza depositata presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario avanti al quale si svolge il giudizio, che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento. I dati a cui si riferisce la norma sono i «dati personali», così come definiti dall'art. 4, par. 1 n. 1, del Regolamento UE 2016/679, e l'omissione non può avvenire per qualsiasi utilizzo delle copie del provvedimento, ma solo ove questo venga riprodotto in qualsiasi forma (cartacea, informatica o su altro supporto)per esclusive finalità di informazione giuridica oppure su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

Legittimati a inoltrare l'istanza sono le parti del giudizio e ogni altro soggetto – quale, ad esempio, un testimone o un consulente – reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi. Si precisa, inoltre, che la presentazione dell'istanza deve avvenire nel corso del procedimento pendente, una richiesta avanzata dopo la definizione del giudizio sarebbe inefficace.

Con riferimento al contenuto della domanda, questa deve:

1.  contenere l'esplicita richiesta che la cancelleria o la segreteria riportino, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'istante;

2. essere espressamente motivata, dovendo l'interessato specificare i motivi legittimi che la giustificano (per es. particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento). La competenza a decidere sulla richiesta spetta all'Autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio.

La disposizione di cui al comma 2 aggiunge che l'annotazione sull'originale della sentenza può essere disposta dal magistrato, per le medesime finalità di informazione giuridica, anche d'ufficio, cioè senza richiesta di parte.

Il comma 5 dell'art. 52 del Codice pone uno specifico, ulteriore, divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Il comma 6 dell'articolo in parola estende quanto previsto dai precedenti commi del medesimo articolo anche al lodo ai sensi dell'art. 825 del c.p.c.

Infine, ex art. 52, comma 7 del Codice «fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali».

Bibliografia

Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010.

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