Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 60 - Base di dati di interesse nazionaleBase di dati di interesse nazionale 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2 1. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni 2. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter 3. [2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati 4.] [3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.] 5 3-bis. In sede di prima applicazione e [fino all'adozione del decreto di cui al comma 3], sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale 6: a) repertorio nazionale dei dati territoriali; b) anagrafe nazionale della popolazione residente 7; c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 8. f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) 9. f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 10. f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28511; f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21412; f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22113; f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater14. 3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis15. 4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. [1] Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [2] Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dall'articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [3] Comma inserito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente modificato dall'articolo 34, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [4] Comma inserito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente abrogato dall'articolo 34, comma 2, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [5] Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 . [6] Alinea modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 [7] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. [8] Comma inserito dall'articolo 43, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. [9] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 232, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. [10] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 210, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. [11] Lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Per l'efficacia vedi l'articolo 39, comma 3. del D.L. 77/2021, medesimo. [12] Lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Per l'efficacia vedi l'articolo 39, comma 3. del D.L. 77/2021, medesimo. [13] Lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Per l'efficacia vedi l'articolo 39, comma 3. del D.L. 77/2021, medesimo. [14] Lettera modificata dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Per l'efficacia vedi l'articolo 39, comma 3. del D.L. 77/2021, medesimo. [15] Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. InquadramentoL'art. 60 del CAD è stato recentemente modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, che ha disposto con l'art. 39, comma 3 la modifica dell'art. 60, comma 3-bis, lettere f-quater) f-quinquies) f-sexies) f- septies) e comma 3-ter. La norma in commento prevede la realizzazione di basi di dati di interesse nazionale, con caratteristiche di affidabilità e omogeneità per tipologia e contenuto; queste sono rilevanti sia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni sia per fini statistici. Le basi di dati di interesse nazionale costituiscono la spina dorsale del patrimonio informativo pubblico, da rendere disponibile a tutte le P.A., facilitando lo scambio di dati ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino o all'impresa. L'articolo, inoltre, prevede che le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 dello stesso Codice. Si dispone, poi, che tali sistemi informativi debbano essere corredati da garanzie minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. Infine, spetta ad AgID il compito di individuare, aggiornare e pubblicare l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis dell'art. 60 del CAD. AgID finora ha individuato le seguenti basi di dati (o cataloghi) equiparate a quelle previste dal comma 3-bis: • il Pubblico registro automobilistico (PRA) - Titolare: ACI; • l'Anagrafe tributaria - Titolare: Agenzia delle Entrate; • il Catalogo dei dati delle Pubbliche amministrazioni - Titolare: AgID; • il Catalogo dei servizi a cittadini e imprese - Titolare: AgID; • il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) - Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico. Catalogo delle basi di dati della P.A.Il Catalogo delle Basi di Dati della Pubblica Amministrazione è stato implementato attraverso il processo di raccolta previsto dall'art. 24-quater, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114. Per sua natura, il catalogo è uno strumento volto a facilitare la diffusione e la conoscenza dei dati della P.A., anche nell'ottica di favorire la condivisione tra pubbliche amministrazioni in attuazione di quanto previsto dall'art. 50 del CAD, principio peraltro ribadito con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020). Al fine di consentire l'aggiornamento delle informazioni presenti nel Catalogo, è stato predisposto un apposito web form (in versione beta) utilizzabile dalle amministrazioni previa registrazione al portale. BibliografiaRusso, L'integrazione del sistema catastale e della pubblicità immobiliare a garanzia della certezza del diritto in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 2009, fasc. 2, pt. 1, 90-97. |