Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 62 ter - (Anagrafe nazionale degli assistiti) 1 .

Michele Iaselli

(Anagrafe nazionale degli assistiti) 1.

Art. 62-ter.

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 60, comma 2-bis, del presente decreto2.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio 3;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi del presente decreto

 

Inquadramento

L'art. 51 del d.lgs. n. 217/2017 ha modificato la presente norma e, oltre a disposizioni di coordinamento sistematico, precisa che tra i contenuti dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) vi è anche l'indicazione del pediatra di libera scelta, oltre che del medico di medicina generale.

Anagrafe Nazionale degli Assistiti

L'Anagrafe nazionale degli assistititi (ANA) è stata istituita nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria). L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali (ASL) e dai Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), i quali mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

A tal fine, l'ANA assicura alle ASL/SASN la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. I principali processi supportati sono:

• la gestione dei dati anagrafici ed amministrativi degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), quali l'iscrizione al SSN e i trasferimenti di residenza/assistenza, la scelta e revoca del medico, la gestione delle esenzioni, etc., nonché degli stranieri cui è erogata l'assistenza;

• l'allineamento dei dati identificativi dell'assistito e l'identificazione certa degli assistiti, nell'ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico;

• la messa a disposizione dei dati anagrafici ed amministrativi degli assistiti ai sistemi di governance del SSN, sia a livello nazionale (Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute) sia a livello regionale.

L'ANPR rende disponibili all'ANA i necessari dati e servizi secondo le modalità di interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, così come previsto dal CAD. L'ANA coopera, attraverso appositi servizi di cooperazione, con le banche dati degli assistiti già istituite a livello regionale per le stesse finalità perseguite dall'ANA, fermo restando che anche per tali banche dati l'ANA costituisce l'unica anagrafe di riferimento degli assistiti.

Per dare attuazione all'art. 62-ter del CAD è stato predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura regolamentare, recante «Modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e definizione del piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi degli assistiti delle aziende sanitarie locali e del Ministero della salute». Lo stesso è stato sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sarà adottato dopo aver completato l'iter previsto (Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e parere del Consiglio di Stato).

I servizi erogati da ANA sono in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANA In particolare le richieste di servizio sono elaborate in formato XML o altri formati aperti e sono suddivisi/raggruppati per tipologia di fruitore:

• ASL;

• Cittadini;

• Medico di base;

• Ministero della Salute;

• Pubbliche Amministrazioni;

• Regioni

L'infrastruttura di ANA è realizzata nell'ambito del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema-TS).

Le caratteristiche dell'infrastruttura e le misure adottate per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, nonché la sicurezza dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, sono in conformità agli artt. 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c-bis), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

I sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni e di Disaster Recovery, vengono predisposti in conformità all'art. 34, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ai punti 18 e 23 dell'allegato disciplinare tecnico (Allegato B al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Il piano di continuità operativa e il relativo piano di disaster recovery, già presente per il Sistema TS, è aggiornato a fronte dell'istituzione dell'ANA.

Bibliografia

V. sub art. 62.

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