Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 3 - Diritto all'uso delle tecnologie

Michele Iaselli

Diritto all'uso delle tecnologie

Art. 3.

1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute 1.

[1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.] 2

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo 3.

[1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilita' per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonche' di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento ;]4

[1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identita' digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64 ;] 5

[1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale di cui al comma 1-quinquies, nonche' di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis ] 6

 

[3] Comma inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall' articolo 3, comma 17, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

Inquadramento

L'art. 3 apre la II sezione del CAD dedicata alla Carta della Cittadinanza Digitale nella quale, alla luce delle recenti modifiche intervenute al testo del Codice, si è voluto prefigurare un rapporto differente tra cittadini e P.A., focalizzando l'attenzione sui nuovi diritti digitali di imprese e cittadini tra cui appunto il diritto all'uso delle nuove tecnologie. Detto rapporto trova proprio nel concetto di cittadinanza digitale la sua massima espressione e si concretizza nelle varie disposizioni inerenti all'identità digitale, al domicilio digitale, alla firma digitale, al diritto di accesso online, ecc. che compongono il diritto alla cittadinanza digitale. Al riguardo, allo scopo di assicurare la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle citate disposizioni, il legislatore ha optato per una loro concentrazione nella sezione in parola dedicata alla Carta della Cittadinanza digitale.

Tutela giurisdizionale.

Nella versione previgente del CAD, l'art. 3 sanciva per i cittadini e le imprese il diritto ad ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la P.A. e con i gestori pubblici dei servizi statali. Nell'attuale versione del CAD, così come modificato a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 217/2017, la predetta disposizione è stata rafforzata ed ampliata, sia attraverso l'affermazione di un vero e proprio diritto appartenente a tutti e non limitato esclusivamente alla comunicazione, sia attraverso la previsione di istituti giuridici che hanno lo scopo di rendere effettivo e concreto tale diritto.

In realtà, a dare concretezza alla disposizione, ci aveva già pensato il T.A.R. Basilicata, nel 2011 (TAR Basilicata, Potenza I, n. 478/2011), accogliendo il ricorso per l'inefficienza dell'amministrazione (Regione Basilicata) exd.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. La sentenza del TAR è di non trascurabile valenza, in quanto, per la prima volta, è stato riconosciuto da un giudice il diritto dei cittadini e delle imprese all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, a cui corrisponde un correlato dovere della P.A. di renderlo concretamente attuabile ed esercitabile. Per giungere a tale conclusione, il Giudice Amministrativo non ha fatto altro che leggere in combinato disposto gli artt. 2,3 e 6 del previgente CAD, che affermavano il diritto dei cittadini e delle imprese a comunicare con la P.A. attraverso strumenti informatici e telematici e assicuravano l'utilizzo della posta elettronica certificata da parte di quest'ultima, con l'art. 54 comma 2-ter, che imponeva alle PP.AA. di pubblicare sul proprio sito istituzionale «un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice».

Sul tema della tutela giurisdizionale appare utile evidenziare che le controversie inerenti l'esercizio del diritto in questione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo così come specificato al comma 1-ter, in quanto l'esercizio del potere organizzatorio della P.A. – per costante orientamento – è esercizio di poteri autoritativi. Pertanto, a fronte dell'azione della P.A. come «autorità» non si possono ordinariamente scorgere diritti soggettivi in senso proprio, se non per quanto riguarda i limiti esterni del potere, ma solo interessi legittimi. Se ne deduce che appare più coerente con i principi della materia l'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo regolamentata adesso dal codice del processo amministrativo richiamato dalla disposizione in esame (Iaselli, 9).

Infine, occorre evidenziare che per esigenza di chiarezza, il legislatore, nell'attuale formulazione del Codice, ha ritenuto di abrogare i commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-ter, le cui disposizioni sono state allocate agli art. 3-bis e 41 del medesimo Codice nonché assorbite dalla nuova disciplina dell'identità e domicilio digitale.

Bibliografia

Arcella, Vitrani, CAD e Decreto «Semplificazioni»: tutte le novità, Milano, 2021; Cittadino, Commento al Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), Roma, 2018; Iasselli, Codice dell'amministrazione digitale commentato, Milano, 2019.

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