Regio decreto - 18/11/1923 - n. 2440 art. 3

Marco Giustiniani

 

I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata 1.

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione 2.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni 3.

[3] Per i casi in cui è consentita la licitazione privata, nonchè le norme per il relativo procedimento vedi gli articoli 38, 39, 89 e 90 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Gli articoli da 63 a 88 dello stesso decreto dettano invece le norme per il procedimento da seguire per i pubblici incanti.

Inquadramento

Per il commento, v. sub

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