Decreto del Presidente della Repubblica - 24/11/1971 - n. 1199 art. 12 - Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.

Olga Toriello

Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.

Art. 12

Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.

Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato (A).

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

Inquadramento

La novità più significativa del nuovo ricorso straordinario è il ruolo del parere del Consiglio di Stato nel procedimento di decisione del ricorso straordinario.

L'art. 69 della l. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che il parere reso dal Consiglio di Stato sia assolutamente vincolante, abrogando l'originaria disposizione che consentiva al Governo di provocare una decisione difforme dall'avviso dell'organo consultivo, mediante una delibera del Consiglio dei ministri, ha completato e reso esplicito il processo di giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario perché la decisione, nel suo contenuto sostanziale, spetta unicamente ad un organo giurisdizionale (C.G.A. Sicilia 25 gennaio 2010, n. 82).

Per quanto concerne l'ambito temporale di applicabilità della nuova disciplina, deve ritenersi che la disposizione di cui all'art. 7, comma 8, c.p.a. abbia carattere innovativo e non interpretativo; difatti, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nel vigore del regime precedente, con conseguente frustrazione delle aspettative e dell'affidamento degli interessati nello strumento di giustizia (ricorso straordinario) da essi stessi volontariamente e alternativamente prescelto, comporterebbe una sostanziale violazione del principio di effettività della tutela, di cui all'art. 24 Cost., che deve ritenersi invocabile anche in sede di ricorso straordinario, pertanto deve preferirsi l'opinione che consente di rendere comunque il parere sui ricorsi straordinari in materia di pubblico impiego privatizzato, notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 5 c.p.c., mentre per quelli proposti successivamente a tale data si deve ritenere senz'altro applicabile l'art. 7, comma 8 (Cons. St., Ad.gen., n. 4520/2011).

Bibliografia

Benvenuti, Appunti di diritto amministrativo, 115, e Autotutela, in Enc. dir., 541; Caringella, Manuale di diritto amministrativo ragionato, Roma, 2021, parte 12, capitoli 1 e 5; Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2020; D'angelo, La «giurisdizionalizzazione» del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: profili critici di un orientamento che non convince, in giustiziaamministrativa.it, 2013; De Roberto, Tonini, I ricorsi amministrativi, Milano, 1984, 78; Freni, Il nuovo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Roma, 2010; Jaricci, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Bologna, 2011; Mazza Laboccetta, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Un rimedio per la «tutela della giustizia nell'amministrazione», Napoli, 2017; Pignataro, Riflessioni sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sulle sue dirette implicazioni, in federalismi.it, 2017; Sandulli, Manuale di Diritto Amministrativo, Napoli, 1989; Tanda, Le nuove prospettive del ricorso straordinario al capo dello Stato, Torino, 2014.

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