Regio decreto - 23/05/1924 - n. 827 art. 134
Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura. Parimenti le spese debbono essere inscritte in bilancio per intero, senza apportarvi riduzioni per effetto di qualsiasi entrata. InquadramentoPer il commento, v. sub |