Regio decreto - 23/05/1924 - n. 827 art. 149

Marco Giustiniani

 

Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario e su quello patrimoniale nonché sui conti speciali che vi sono uniti a corredo 1.

(1)

[1] A norma del D.M. 16 luglio 1929 (in Gazz. Uff., 30 luglio, n. 176), il termine di cui al presente articolo è fissato al 25 gennaio.

Inquadramento

Per il commento, v. sub

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