Regio decreto - 23/05/1924 - n. 827 art. 149
Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario e su quello patrimoniale nonché sui conti speciali che vi sono uniti a corredo 1. (1) [1] A norma del D.M. 16 luglio 1929 (in Gazz. Uff., 30 luglio, n. 176), il termine di cui al presente articolo è fissato al 25 gennaio. InquadramentoPer il commento, v. sub |