Concordato della holding, cash pooling e presupposti per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo

La Redazione
31 Maggio 2022

Il Tribunale di Milano ha chiarito quali condizioni debbano sussistere per riscontrare l'intento fraudolento necessario ai fini della revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall., distinguendo il ruolo dell'attestatore da quello del commissario giudiziale.

Il Tribunale, in seguito alla segnalazione del commissario giudiziale ex art. 173 l.fall., ha ritenuto non sussistenti i requisiti per pervenire alla revoca dell'ammissione al concordato.

Il commissario, infatti, aveva evidenziato plurime criticità emerse dall'esame dei libri sociali:

  1. una cessione della partecipazione in altra società per oltre 8 milioni di euro, non supportata da una stima peritale che attestasse l'effettivo valore di realizzo;
  2. un'operazione di cash pooling e la non corretta rappresentazione contabile dei rapporti contabili infra-gruppo;
  3. l'emersione di ulteriori posizioni debitorie che non avrebbero consentito il raggiungimento della percentuale minima di soddisfo dei creditori in misura pari al 20% ex art. 160, ult. comma, l.fall.

Il tribunale, tuttavia, ha ritenuto che quando le operazioni contabili e giuridiche siano state compiutamente descritte nei bilanci, nel ricorso per l'accesso al concordato e nell'attestazione, non si registra alcun intento decettivo “rispetto alla corretta informazione del ceto creditorio, rilevante ai fini della revoca dell'ammissione”, anche ove, in ipotesi, l'operazione dovesse rivelarsi illegittima e perfino integrante un reato societario. Infatti, secondo il tribunale non tutti i fatti fraudolenti o idonei a pregiudicare i creditori possono rilevare ai fini dell'interruzione o della revoca della procedura, ma solo quelle condotte che siano specificamente finalizzate a trarre in inganno il ceto creditorio e sarebbe dunque censurabile ai fini della revoca dell'ammissione solo l'omessa o fuorviante esposizione di fatti contabili e sociali o l'omissione della loro rilevazione in frode diretta ai creditori, non l'omessa valutazione dei profili risarcitori dell'operazione di cessione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.