Concordato della holding, cash pooling e presupposti per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo
31 Maggio 2022
Il Tribunale, in seguito alla segnalazione del commissario giudiziale ex art. 173 l.fall., ha ritenuto non sussistenti i requisiti per pervenire alla revoca dell'ammissione al concordato. Il commissario, infatti, aveva evidenziato plurime criticità emerse dall'esame dei libri sociali:
Il tribunale, tuttavia, ha ritenuto che quando le operazioni contabili e giuridiche siano state compiutamente descritte nei bilanci, nel ricorso per l'accesso al concordato e nell'attestazione, non si registra alcun intento decettivo “rispetto alla corretta informazione del ceto creditorio, rilevante ai fini della revoca dell'ammissione”, anche ove, in ipotesi, l'operazione dovesse rivelarsi illegittima e perfino integrante un reato societario. Infatti, secondo il tribunale non tutti i fatti fraudolenti o idonei a pregiudicare i creditori possono rilevare ai fini dell'interruzione o della revoca della procedura, ma solo quelle condotte che siano specificamente finalizzate a trarre in inganno il ceto creditorio e sarebbe dunque censurabile ai fini della revoca dell'ammissione solo l'omessa o fuorviante esposizione di fatti contabili e sociali o l'omissione della loro rilevazione in frode diretta ai creditori, non l'omessa valutazione dei profili risarcitori dell'operazione di cessione. |