Sull'illegittimità del Decreto MIMS relativo alle variazioni percentuali dei materiali da costruzione

07 Giugno 2022

Sono illegittimi il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 11 novembre 2021, sulla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e i relativi Allegati n. 1 e 2 nella parte in cui, in assenza di criteri univoci e nonostante la presenza di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat, hanno rilevato un aumento percentuale di gran lunga inferiore a quello reale registrato sul mercato per 15 materiali da costruzione.

La questione.

La ricorrente ha agito per l'annullamento del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), 11 novembre 2021, sulla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e i relativi Allegati n. 1 e 2, nella parte in cui ha stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore rispetto allo scostamento reale registrato sul mercato per 15 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi.

Secondo l'associazione ricorrente, infatti, nonostante la presenza di dati irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere ed Istat, il Ministero avrebbe ritenuto di non procedere a un approfondimento istruttorio, senza tenere conto delle perplessità e delle criticità sollevate dagli stessi enti rilevatori.

La soluzione.

Il legislatore ha introdotto, con l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, un meccanismo di compensazione straordinaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 133, co. 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, legato agli incrementi di prezzo dei materiali di costruzione più significativi che superino una determinata soglia.

Dal raffronto delle risultanze inerenti agli incrementi di prezzo dei materiali monitorati, confluite nel D.M. impugnato, resi all'esito delle rilevazioni effettuate dai provveditorati e dalle camere di commercio, emergono differenze esorbitanti – e non facilmente giustificabili – idonee a minarne la complessiva attendibilità.

In presenza di simili incongruenze, il Ministero non avrebbe dovuto limitarsi alla mera acquisizione del dato e alla relativa trasfusione nel decreto gravato, ma avrebbe dovuto attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i correttivi necessari, tramite l'implementazione delle informazioni necessarie.

Di conseguenza, l'attività istruttoria compiuta dal Ministero è stata carente.

Il TAR ha accolto, dunque, il ricorso e ha ordinato al Ministero resistente di espletare – con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel giudizio – un supplemento istruttorio, “condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati”.

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