Conflitto di interessi del curatore fallimentare e nomina del curatore speciale

La Redazione
10 Giugno 2022

La Corte distrettuale ha precisato a quali condizioni debba riconoscersi rilevanza al conflitto di interessi tra il curatore fallimentare e la massa creditoria, anche ai fini dell'eventuale nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

La Corte, nell'ambito di un giudizio di responsabilità a carico degli ex amministratori della società fallita, ha rigettato il reclamo da questi presentato al fine di ottenere la nomina di un curatore speciale per il fallimento. Gli ex amministratori, infatti, ritenevano sussistente un conflitto di interessi tra la curatela e la massa creditoria, dal momento che i curatori avrebbero colpevolmente lasciato prescrivere diritti di credito nei confronti di debitori capienti.

La Corte osserva che:

  1. Nel giudizio di responsabilità a carico degli ex amministratori non trovano alcun rilievo le eventuali colpevoli mancanze dei curatori;
  2. L'azione di responsabilità pendente promossa dai curatori non è affatto in antitesi con l'interesse della massa dei creditori;
  3. Il conflitto di interessi lamentato deve essere valutato in astratto e non in concreto.

Pertanto, le colpevoli omissioni del curatore persona fisica non determinano alcun conflitto di interessi tra l'ufficio del curatore e il fallimento, né possono comportare la nomina di un curatore speciale, scelta che potrebbe peraltro garantire un indebito “vantaggio” processuale al destinatario dell'azione di responsabilità, in quanto il curatore speciale è estraneo alla vicenda sostanziale.

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