Conflitto tra crediti prededucibili in caso di vendita di un bene immobile gravato da garanzia reale
15 Giugno 2022
Quando, nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter ss. L. 3/2012, il liquidatore predispone il progetto di riparto, come deve distribuire, tra i creditori prededucibili e quelli ipotecari, il ricavato della vendita di un bene immobile gravato da garanzia reale?
Il caso – I creditori prededucibili nella procedura di liquidazione del patrimonio hanno diritto di soddisfarsi in via prioritaria, rispetto a quelli che vantano un privilegio ipotecario, sul ricavato della vendita di un bene immobile gravato da ipoteca. A questa conclusione si giunge mediante l'applicazione analogica dell'art. 111-ter l.fall. alla liquidazione del patrimonio, in ragione della lacuna che caratterizza la disciplina normativa di quest'ultima procedura.
La soluzione – Come noto, la disciplina normativa delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è significativamente lacunosa, non regolando in modo puntuale – diversamente da quanto accade nel fallimento – le attività che devono (o possono) essere svolte dai soggetti coinvolti. Una di queste lacune normative si può riscontrare nella procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter ss. L. 3/2012, in particolare nella parte dedicata all'attività di ripartizione ai creditori dell'attivo conseguito dal liquidatore. Precisamente, il legislatore ha espressamente previsto che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione – si pensi, ad esempio, ai crediti maturati in ragione dell'assistenza legale per la predisposizione della domanda di accesso alla procedura ovvero ai crediti dell'Organismo di composizione della crisi per l'ausilio fornito – debbano essere qualificati prededucibili e, quindi, debbano essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri sull'attivo che è stato liquidato nel corso della procedura. Si esclude espressamente, tuttavia, che tale regola trovi applicazione con riferimento al ricavato della liquidazione dei beni gravati da pegno o ipoteca, senza nulla aggiungere rispetto al rapporto tra prededuzione e privilegio speciale. In ragione di ciò, ed in assenza di una regolamentazione analoga al fallimento, ci si chiede se il liquidatore, nel ripartire le liquidità ricavate dalla vendita di beni oggetto di garanzia reale, debba destinare le stesse con preferenza (rispetto alla prededuzione) ai creditori pignoratizi o a quelli ipotecari. La soluzione si rinviene in alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito, secondo le quali, in ragione delle evidenti analogie strutturali della liquidazione del patrimonio con il fallimento, l'interprete deve valutare caso per caso, in ipotesi di lacuna normativa, la possibilità di applicare analogicamente alla prima procedura la disciplina che regola quest'ultimo procedimento. Ebbene, una fattispecie in cui gli interpreti ritengono si debba ricorrere all'analogia è proprio quella della ripartizione del ricavato della vendita dei beni acquisiti all'attivo della procedura. Alla liquidazione del patrimonio, pertanto, dovrà applicarsi l'art. 111-ter l.fall., il quale stabilisce che il curatore debba tenere un conto autonomo in cui indicare, in modo analitico, le spese sostenute per ciascun bene gravato da pegno o ipoteca nonché la quota dei costi di carattere generale che devono essere imputati, secondo un criterio proporzionale, agli stessi. In conclusione, dunque, anche nella procedura di liquidazione del patrimonio il liquidatore dovrà ripartire il ricavato della vendita dei beni gravati da pegno o ipoteca con preferenza ai crediti prededucibili specificatamente riferibili al bene gravato dal diritto di prelazione nonché ai crediti prededucibili generali (seppur pro quota). |