Affitto di ramo d'azienda e principio ubi commoda ibi incommoda

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

Dal principio ubi commoda ibi incommoda – per cui l'affittuario di ramo d'azienda, come si avvale dei requisiti del cedente fini ai della partecipazione, così risente delle sue eventuali responsabilità, derivano i seguenti corollari applicativi...

Dal principio ubi commoda ibi incommoda – per cui l'affittuario di ramo d'azienda, come si avvale dei requisiti del cedente fini ai della partecipazione, così risente delle sue eventuali responsabilità, derivano i seguenti corollari applicativi:

a) affermare l'irrilevanza di debiti fiscali preesistenti poiché, al momento della stipula di un contratto di affitto di azienda, era stata accolta un'istanza di rateizzazione e la società non versava in una situazione di irregolarità fiscale, consentirebbe facili elusioni degli obblighi previsti dalla normativa che regola la partecipazione degli operatori alle procedure di evidenza pubblica;

b) non grava, quindi, in capo all'amministrazione l'obbligo di motivare sulla sussistenza della continuità imprenditoriale; grava piuttosto in capo alla società affittuaria l'onere di fornire la prova di una completa cesura tra le gestioni.

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