Impossibilità di tutela in forma specifica se l'aggiudicazione impugnata viene seguita da una nuova aggiudicazione non gravata

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

La ricorrente avverso la risoluzione del proprio contratto e l'aggiudicazione a un nuovo contraente, non può evidentemente più conseguire in natura il bene della vita cui aspira(va) in via di principalità, e cioè il subentro nel contratto stipulato con l'aggiudicataria, previa sua declaratoria di inefficacia all'esito dell'annullamento dell'aggiudicazione e degli altri atti della procedura di gara impugnata, qualora la stazione appaltante abbia aderito, dopo la stipula del contratto con la nuova aggiudicataria...

La ricorrente avverso la risoluzione del proprio contratto e l'aggiudicazione a un nuovo contraente, non può evidentemente più conseguire in natura il bene della vita cui aspira(va) in via di principalità, e cioè il subentro nel contratto stipulato con l'aggiudicataria, previa sua declaratoria di inefficacia all'esito dell'annullamento dell'aggiudicazione e degli altri atti della procedura di gara impugnata, qualora la stazione appaltante abbia aderito, dopo la stipula del contratto con la nuova aggiudicataria, a una convenzione con conseguente nuovo affidamento, non contestato nei termini di legge; peraltro l'impossibilità di conseguire la richiesta tutela in forma specifica non è sufficiente a determinare una sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, attesa la permanenza dell'interesse all'annullamento degli atti di gara a fini risarcitori (nella fattispecie nel ricorso introduttivo era stata articolata una domanda di tutela per equivalente, proposta in via subordinata rispetto a quella di subentro nel contratto e tesa al risarcimento del danno riflettente l'asserito mancato guadagno della ricorrente).

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