Impossibilità di tutela in forma specifica se l'aggiudicazione impugnata viene seguita da una nuova aggiudicazione non gravata
16 Giugno 2022
La ricorrente avverso la risoluzione del proprio contratto e l'aggiudicazione a un nuovo contraente, non può evidentemente più conseguire in natura il bene della vita cui aspira(va) in via di principalità, e cioè il subentro nel contratto stipulato con l'aggiudicataria, previa sua declaratoria di inefficacia all'esito dell'annullamento dell'aggiudicazione e degli altri atti della procedura di gara impugnata, qualora la stazione appaltante abbia aderito, dopo la stipula del contratto con la nuova aggiudicataria, a una convenzione con conseguente nuovo affidamento, non contestato nei termini di legge; peraltro l'impossibilità di conseguire la richiesta tutela in forma specifica non è sufficiente a determinare una sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, attesa la permanenza dell'interesse all'annullamento degli atti di gara a fini risarcitori (nella fattispecie nel ricorso introduttivo era stata articolata una domanda di tutela per equivalente, proposta in via subordinata rispetto a quella di subentro nel contratto e tesa al risarcimento del danno riflettente l'asserito mancato guadagno della ricorrente). |