Utilizzo di una formula matematica diversa da quella prevista dal bando
17 Giugno 2022
Il caso. Il RTI secondo classificato ad una procedura di gara impugnava l'aggiudicazione lamentando, tra il resto, che la Commissione di gara avesse di sua iniziativa applicato una formula non prevista dal bando per la valutazione delle offerte.
Respinto il ricorso in primo grado, il RTI interponeva appello.
La decisione. In riforma alla sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente osservare che, come pacifico tra le parti, la Commissione non ha applicato la formula prevista dalla lex specialis, bensì una formula del tutto differente, in aperta violazione della regola secondo cui le norme cristallizzate nel bando di gara vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della commissione, che non può disapplicare, integrare o modificare le disposizioni di un bando. L'illegittimità è vieppiù evidente considerato che la diversa formula è stata elaborata solo in seguito all'apertura delle buste tecniche e non era perciò preventivamente conosciuta dai concorrenti.
In questo modo la commissione ha alternato gli elementi di valutazione insiti nella formula prevista nella legge di gara, in contrasto con le vigenti norme poste a tutela della imparzialità delle valutazioni e della par condicio dei concorrenti. Tale condotta costituisce infatti elemento deviante, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese.
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