La comunicazione dell'esclusione dalla gara avvenuta mediante MEPA non rileva ai fini della decorrenza del relativo termine impugnatorio
22 Giugno 2022
La mancata comunicazione di un atto nella forma prevista dalla legge esclude, in via di principio, che vi possano essere strumenti di conoscenza alternativi o surrogatori attraverso cui fare acquisire efficacia al provvedimento, salvo che non sia proprio la legge a prevedere tali strumenti.
Il che comporta che qualora la conoscenza dell'atto non sia stata assicurata tramite lo strumento di comunicazione stabilito al riguardo, non si producono gli effetti previsti dall'ordinamento.
Pertanto, a fronte della previsione normativa di cui al comma 6 dell'art. 76, d.lgs. 50/2016, secondo cui le comunicazioni di esclusione dalla gara (comma 5 del medesimo art. 76) sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, nessun valore può avere, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la comunicazione dell'esclusione di un concorrente avvenuta attraverso il sistema MEPA. |