Decozione dell’impresa e nozione di insolvenza
23 Giugno 2022
La Corte d'Appello di Genova, in sede di rinvio dalla Cassazione che aveva riformato la precedente revoca del fallimento, evidenzia che la nozione di insolvenza debba ricomprendere una prospettiva dinamica, che valuti non tanto l'incapienza del patrimonio dell'imprenditore, né la dimensione statica descritta dall'art. 5 l.fall., quanto piuttosto una “vera impotenza patrimoniale definitiva e irreversibile” che non consente all'impresa di “continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni”. Pertanto, sebbene sia chiaro che il concetto di insolvenza debba essere distinto dal mero inadempimento, in quanto quest'ultimo manca del carattere dinamico e prospettico che consente di rilevare “l'impotenza” necessaria alla dichiarazione di fallimento, ciò non esclude che tale situazione“possa essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti, addirittura di un solo debito. Quel che interessa infatti è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva”. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il venir meno dello “strumento necessario all'esercizio dell'attività di impresa (concessione demaniale)” abbia certamente determinato l'impotenza funzionale definitiva che legittima la dichiarazione di fallimento. |