Prededucibilità del finanziamento per pagamento del fondo spese nel concordato: applicazione “combinata” degli artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall.?

29 Giugno 2022

Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Savona affronta la problematica relativa alla natura prededucibile del credito derivante dal finanziamento concesso per il pagamento del fondo spese nell'ambito della procedura di concordato preventivo, poi sfociata in fallimento.
Massima

Il credito derivante dal finanziamento del socio per il pagamento del fondo spese nel concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento a mente dell'applicazione congiunta degli artt. 182 quater, comma, 3 l. fall. e art. 182 quinquies l. fall.

L'indicazione contenuta nel comma 3 dell'art. 182 quater l. fall. – che, nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012, riconosce la prededuzione nei limiti dell'80% dell'ammontare, ai finanziamenti soci, sia in esecuzione di un concordato preventivo già omologato, sia in funzione della presentazione di una domanda di ammissione a detta procedura – deve trovare applicazione anche con riferimento ai finanziamenti interinali previsti dall'art. 182 quinquies l. fall. sino alla concorrenza dell'80% del loro ammontare.

Pertanto le disposizioni contenute negli artt. 182 quater, comma 3, e 182 quinquies l. fall. vanno lette congiuntamente e in modo sinergico, così da riconoscere la prededuzione al socio finanziatore, con il limite dell'80%, nel caso di finanziamenti-ponte o in esecuzione del concordato preventivo, purché intervenuti successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 83/2012.

Il caso

Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Savona affronta la problematica relativa alla natura prededucibile del credito derivante dal finanziamento concesso per il pagamento del fondo spese nell'ambito della procedura di concordato preventivo, poi sfociata in fallimento.

Tale problematica si intreccia con quella del rango da attribuire ai crediti derivanti dai finanziamenti soci in esecuzione e/o in funzione della domanda di concordato preventivo, in quanto, nel caso di specie, il soggetto-finanziatore era anche socio della S.r.l. in concordato preventivo, successivamente fallita.

Le questioni trattate nella sentenza in commento scaturiscono dalla vicenda processuale che ripercorriamo qui di seguito.

Il socio di una società prima ammessa al concordato preventivo e poi fallita chiedeva di essere ammesso allo stato passivo del fallimento della società in via prededucibile per un credito di Euro 18.720,00.

Trattavasi di importo accreditato da una terza società (debitrice, a sua volta, del socio per il corrispettivo di vendita di un terreno) sul conto corrente della società in concordato preventivo in data 8 novembre 2019 ed utilizzato dalla società come fondo spese del concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 2, n. 4), come da provvedimento del Tribunale di Savona 22 ottobre 2019.

Il socio argomentava la propria domanda sostenendo di aver anticipato, con denaro proprio, le spese necessarie per l'apertura della procedura concordataria e che il suo credito dovesse essere collocato in prededuzione “nella procedura fallimentare (consecutiva al concordato preventivo) trattandosi di credito oggettivamente sorto in funzione e/o in occasione della procedura concorsuale”.

Il credito veniva ammesso al passivo in via chirografaria postergata: probabilmente - anche se non è dato evincere questa informazione dal testo della sentenza - perché qualificato come credito derivante da un finanziamento soci, senza tenere in considerazione la natura prededucibile che a tali crediti accorda l'art. 182 quater, comma 3, l. fall. (a prescindere, dunque, dalla funzionalità e/o occasionalità con la procedura).

Il creditore proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo che la motivazione, con la quale era stato escluso il rango prededucibile del proprio credito, fosse errata, non avendo il Giudice Delegato tenuto conto “dell'orientamento giurisprudenziale formatosi dopo la modifica legislativa all'art. 182 quater l. fall.; in particolare tale norma al comma 3 prevede che la prededuzione è riservata anche ai finanziamenti dei soci […] se sono finalizzati all'esecuzione del concordato […] e tale prededuzione permane anche in caso di successivo fallimento, ma solo fino alla concorrenza del 80% del loro ammontare […]”.

Il Tribunale di Savona accoglieva l'opposizione e ordinava la modifica dello stato passivo disponendo che il credito fosse ammesso in prededuzione sino alla concorrenza dell'80% del suo ammontare e in via chirografaria per il restante 20%, sul duplice presupposto che:

(i) il comma 3 dell'art. 182 quater l. fall., come modificato dal D.L. n. 83/2012 applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata, riconosce la prededuzione ai finanziamenti soci, non solo erogati in esecuzione di una domanda di concordato omologata, ma altresì in funzione della presentazione di una domanda di ammissione a detta procedura (c.d. finanziamenti-ponte), fino alla soglia dell'80% “al fine di corresponsabilizzare il socio nella sistemazione della crisi d'impresa”;

(ii) l'indicazione normativa di cui al comma 3 dell'art. 182 l. fall., e in particolare la prededucibilità dei finanziamenti soci sino alla soglia dell'80%, deve ritenersi applicabile anche con riferimento ai c.d. finanziamenti interinali di cui all'art. 182 quinquies l. fall.

In altri termini, secondo il tribunale, l'ammissione in prededuzione del credito del signor Lorenzo Rosso sino alla concorrenza dell'80% del suo ammontare, si fonderebbe sull'applicazione “combinata” e “sinergica” degli artt. 182 quater, comma 3, e 182 quinquies l. fall. “così da riconoscere la prededuzione al socio finanziatore, con il limite dell'80%, nel caso di finanziamenti ponte o in esecuzione del concordato preventivo, purché intervenuti successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 83/2012”, anche sulla falsariga dei precedenti di merito e di legittimità in materia (Cass. n. 18489/2018 e Tribunale di Ravenna 6 febbraio 2020).

Le questioni giuridiche e le soluzioni offerte dalla sentenza in commento

Preliminarmente è doveroso evidenziare come il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza abbia introdotto una specifica norma in tema di prededuzione del finanziamento soci nel concordato preventivo, l'art. 102 CCI, a mente del quale godono del beneficio della prededuzione di cui agli artt. 99 e 101 del codice medesimo, i “finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare”, in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.. Il secondo comma prevede poi che “Il medesimo beneficio (della prededuzione, n.d.a.) opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo”.

La rilevante novità della disposizione citata risiede nella espressa previsione che il rango prededucibile del finanziamento soci, in deroga rispetto all'art. 2467 c.c., si applichi sia ai finanziamenti dei soci in esecuzione del concordato preventivo (art. 101 CCI), sia ai finanziamenti dei soci c.d. interinali (art. 99, commi 1 e 2, CCI), sia ai finanziamenti dei soci in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 99, comma 5, CCI).

Come è agevole notare, il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza contempla una disciplina della prededucibilità del credito a valere sul finanziamento del socio all'impresa in crisi, a cui il Tribunale di Savona, nella sentenza in commento, giunge in via interpretativa, mediante la lettura combinata degli artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall. (ferma restando qualche perplessità sul richiamo dell'art. 182 quinquies l. fall. per la fattispecie concreta, su cui v. infra).

La soluzione adottata dal Tribunale di Savona - nel senso della natura prededucibile, in sede fallimentare, del credito del socio che abbia finanziato il versamento del deposito delle spese

e

x art. 163, comma 2, n. 4), l. fall

. – è espressione dell'orientamento giurisprudenziale più recente, sviluppatosi successivamente all'entrata in vigore della novella all'art. 182 quater l. fall. (avvenuta con il d.l. n. 8/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012), che ha sancito la natura prededucibile (rectius la “parificazione” ai crediti prededucibili di cui al comma 1) dei crediti dei soci derivanti da finanziamenti concessi non solo “in esecuzione” (comma 1), ma anche “in funzione” (comma 2) della presentazione di una domanda di concordato preventivo - quale, per l'appunto, il finanziamento per sostenere i costi del deposito delle spese concordatarie – in costanza dei requisiti di legge (i.e. la previsione del finanziamento nel piano e l'espresso riconoscimento della prededuzione nel decreto del Tribunale di ammissione al concordato preventivo).

Al riguardo, la giurisprudenza anteriore alla novella del 2012 dell'art. 182 quater l. fall. (ma, a dire il vero, anche posteriore ad essa) ha mostrato una certa “ritrosia” e difficoltà a derogare alla natura postergata dei finanziamenti soci “in funzione” della presentazione di una domanda di concordato preventivo, adottando un'impostazione restrittiva, in base alla quale la prededucibilità dei crediti a valere su tali finanziamenti non può essere riconosciuta in forza dell'applicazione dei criteri di “occasionalità” e “funzionalità” di cui all'art. 111 l. fall., dovendo invece trovare conferma in una norma speciale della legge fallimentare, che deroghi alla regola della postergazione dettata dal codice civile (cfr. ex multis,

Cass. civ. 9 settembre 2002, n. 13056

: "Con riferimento all'ipotesi di concordato preventivo cui abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, il credito relativo a mutuo contratto, con l'autorizzazione del giudice delegato, dall'imprenditore per effettuare il deposito (ai sensi della

L.Fall., art. 163,

n. 4) della somma necessaria per le spese della procedura di concordato, non costituisce debito di massa, ma debito contratto dall'imprenditore nel suo esclusivo interesse e, come tale, non può essere soddisfatto in prededuzione, atteso che il predetto deposito non si identifica, agli effetti della

L.Fall., art. 111,

n. 1, con le spese del procedimento che lo stesso mira a soddisfare, nè il mutuo a tal fine stipulato è riconducibile ai debiti contratti per la gestione della procedura, a nulla rilevando l'autorizzazione concessa dal giudice delegato, la quale è volta semplicemente a porre la massa dei creditori anteriori al riparo dai pregiudizi derivanti dall'indiscriminata assunzione di nuove obbligazioni da parte del debitore, e non trasforma, dunque, l'operazione di finanziamento dell'imprenditore in debito contratto, nell'interesse dei creditori, dagli organi della procedura per la gestione della stessa"; si v. inoltre Cass. civ. - 14 febbraio 2011, n. 3581; per la necessità di una specifica norma fallimentare che riconosca la prededuzione dei finanziamenti soci “in funzione” cfr., Cass. civ. 12 luglio 2018, n. 18489, in questo portale, 30 novembre 2018 con nota di S. Sisia, che ha escluso la natura prededucibile di tale credito sul presupposto che, essendo stato il finanziamento concesso anteriormente alla novella dell'art. 182 quater l. fall., mancava una norma espressa che sancisse la prededucibilità dei finanziamenti soci “in funzione” della presentazione di una domanda di concordato preventivo. L'impostazione restrittiva di tale arresto giurisprudenziale emerge poi dal fatto che la prededuzione non sia stata riconosciuta neppure ai sensi della regola generale prevista dall'art. 111 l. fall., trattandosi, con ogni evidenza, di crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale. Sul punto la Corte, pur riconoscendo il requisito della “funzionalità” del finanziamento in questione afferma: “E' vero, infatti, che non può seriamente dubitarsi della funzionalità delle somme erogate per coprire le spese necessarie per la procedura, determinate dal tribunale con il decreto di ammissione ai sensi della

L. fall., art. 163,

comma 2, n. 4); tuttavia, la natura postergata dei finanziamenti effettuati dai soci ad una società in crisi al fine di accedere alla procedura concorsuale minore, deve ritenersi ostativa al riconoscimento di qualsivoglia trattamento preferenziale rispetto ai restanti creditori siano essi privilegiati o chirografari. Se ne trae sicura conferma dal fatto che con il cennato

D.L. n. 78 del 2010

, il legislatore urgente, introducendo la

L. fall., art. 182-quater

, ha dapprima previsto una deroga (nei limiti peraltro dell'80% delle somme) al disposto dell'

art. 2467 c.c.

, in relazione ai finanziamenti effettuati dai soci "in esecuzione" del concordato omologato e poi, solo con il ricordato

D.L. n. 83 del 2012

, ha esteso siffatto regime derogatorio anche ai c.d. "finanziamenti ponte", sull'evidente presupposto che senza una norma speciale che autorizzi una chiara eccezione alla regola codicistica - ma di matrice chiaramente concorsuale - della postergazione dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci, non vi sarebbe spazio per l'applicazione della

L. fall., art. 111

. La relazione di accompagnamento al

D.L. n. 78 del 2010

, del resto, chiarisce la ratio dell'intervento novellatore sulla

legge fallimentare

, laddove è scritto che la norma in esame "è volta a favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti all'impresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci", soggiungendo che il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci "comporta l'esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli

artt. 2467

e

2497-quinquies c.c.

”. Si v. inoltre, Trib. Terni 26 aprile 2012;Trib. Udine 6 marzo 2010, in Fallimento, 2010, 998; Trib. Bari, 2 luglio 2012, in Dir. Fall., n. 3-4 2013, 367 e ss.).

Del resto, alla luce dell'art. 182-quater l. fall. come riformato nel 2012, l'effettiva attribuzione del beneficio della prededuzione ai finanziamenti soci “in funzione” – contrariamente ai finanziamenti “in esecuzione” - continua ad essere condizionata ad un evento futuro ed incerto, quale l'espresso riconoscimento da parte del Tribunale nel provvedimento con cui viene accolta la domanda di ammissione al concordato preventivo (oltre al fatto che essi devono necessariamente essere previsti nel piano) dal momento che di essi non viene sancita la prededucibilità ai sensi dell'art. 111 l. fall., ma la sola parificazione ai crediti 'in esecuzione'" (D. Bonserio, I crediti di soci finanziatori nel concordato preventivo: tra postergazione e prededucibilità. Una questione non ancora integralmente risolta, nota a Trib. Bari 2 luglio 2012, in Dir. Fall., n. 3-4-2013, 367 e ss. In tal senso anche M. Ferro - F.P. Filocamo, Sub art. 182 quater, in M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2011, 2194; nonché F. Lamanna, La legge fallimentare dopo il “Decreto Sviluppo”, Giuffré, 2012; U. Tombari, I finanziamenti dei soci ed i finanziamenti infragruppo dopo il Decreto Sviluppo: prededucibilità o postergazione? in questo portale, 20 dicembre 2012 ).

Il medesimo orientamento restrittivo si riscontra in una pluralità di precedenti della giurisprudenza di legittimità riguardanti specificamente i debiti contratti ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, nei quali è stata espressamente segnalata la necessità che l'assunzione del debito sia, rispettivamente, in via alternativa:

a) riferibile all'attività degli organi della procedura, in tal senso interpretandosi la prescrizione del nesso di occasionalità (cfr. Cass. civ. 7 ottobre 2016, n. 20113, relativa alla restituzione della caparra versata per la stipulazione di un preliminare di compravendita autorizzato dal giudice delegato e scioltosi per volontà del curatore ex art. 72 l. fall. a seguito della dichiarazione di fallimento della promittente venditrice; in senso analogo, con riguardo a fattispecie estranea al finanziamento per il fondo spese, si v. Cass. civ. 24 gennaio 2014 , n. 1513, che ha qualificato come prededucibile il credito del proprietario di locali occupati "sine titulo" da beni ceduti dal debitore ai creditori nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, ove la citata riferibilità agli organi della procedura è stata rinvenuta nel fatto che il credito prededucibile fosse sorto a fronte dell'omissione del liquidatore che non aveva provveduto a liberare i locali); ovvero

b) trovi esposizione nel piano di concordato, così che i creditori ammessi al voto siano posti in grado di esprimere le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibilità di adempimento, con la conseguente sottolineatura dell'esigenza di effettività del rapporto di strumentalità con le finalità della procedura (funzionalità) e l'applicazione delle condizioni, per il riconoscimento della prededucibilità, previste ai sensi dell'art. 182 quater, comma 2, l. fall. (così, Cass. civ. 7 marzo 2017, n. 5662, relativa al rimborso di un mutuo contratto ai fini del deposito dell'acconto per le spese necessarie per la procedura, che sul punto afferma: “Nell'ipotesi di concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento, il credito relativo al mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito dell'acconto per le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., può essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 182-quater, comma 2, l.fall., purché ricorrano le condizioni ivi previste, consentendo in tal modo ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibilità di adempimento”; in senso analogo, Cass. civ. 16 maggio 2016, n. 9995, che sul punto così motiva: “occorre tuttavia chiarire che, anche dopo la riforma delle procedure concorsuali minori, nel caso di obbligazioni assunte dal debitore prima del decreto di ammissione al concordato preventivo, affinchè i relativi crediti maturati nel corso della procedura possano godere del rango prededucibile previsto dalla L. L. Fall. art. 111, nel successivo fallimento, la loro "funzionalità", intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della procedura, deve necessariamente trovare esposizione già nel piano analitico allegato alla proposta, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 2, lett. e), secondo un principio generale che può ricavarsi dalla L. Fall., art. 182-quater, comma 2, in quanto solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell'ammontare dei cd. "debiti della massa", consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento”).

I principi sopra citati sono stati ribaditi dalla pronuncia della Cass. civ. 12 dicembre 2017, n. 29805, secondo cui, ai fini della prededucibilità crediti derivanti da obbligazioni contratte per l'acquisizione delle risorse necessarie all'accesso alla procedura, è necessario che “l'assunzione del debito sia riferibile all'attività degli organi della procedura (i.e. occasionalità) ovvero, in alternativa, che il debito risulti nel piano concordatario di modo che i creditori ammessi al voto siano posti in condizione di valutare la convenienza del concordato e la strumentalità dell'obbligazione alle finalità della procedura (i.e. funzionalità). Sulla base di tali principi, la Cassazione ha escluso la natura prededucibile del credito derivante dall'acconto prezzo versato a favore della società in concordato preventivo in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di ramo d'azienda, ove l'ammontare dell'acconto era stato concordato espressamente in un importo pari a quello che il tribunale avrebbe fissato nel decreto di ammissione, a titolo di fondo spese di procedura.

Sul punto la Cassazione ha ritenuto, con una motivazione ritenuta da taluno criticabile (cfr. V. Zanichelli, Le condizioni per la prededucibilità delle obbligazioni assunte per il pagamento del fondo spese nel concordato: troppe incertezze?, in il Fallimento, 2018, 5, 558 ss.), che il credito non trovava il proprio titolo nella procedura, “ma in un rapporto obbligatorio intercorrente tra la promissaria e la società fallita e privo di qualsiasi collegamento con il concordato, al di fuori della determinazione dell'importo dovuto con riferimento a quello del primo versamento per spese di giustizia, stabilito con il decreto di ammissione alla predetta procedura”.

Alla stregua dei precedenti sopra citati, si può concludere che, nell'attuale panorama interpretativo, si sia giunti ad alcuni “punti fermi” in relazione alla valutazione dei presupposti per la prededucibilità dei crediti sorti in conseguenza di operazioni finalizzate ad acquisire i mezzi necessari per l'ammissione al concordato preventivo.

Punti fermi che, peraltro, paiono essere destinati ad un “superamento” alla luce del riconoscimento “generalizzato” della prededucibilità ai finanziamenti soci “erogati in qualsiasi forma”, ai sensi dell'art. 102 CCI.

E precisamente:

- se il credito del socio deriva da un finanziamento “puro”, la presenza dell'art. 182 quater, commi 2 e 3, l. fall. consente di sgombrare il capo da incertezze sulla natura prededucibile dello stesso nel successivo fallimento, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma (i.e. il finanziamento sia contemplato nel piano e la prededucibilità sia sancita dal tribunale nel decreto di ammissione);

- se il credito del socio deriva da operazioni diverse dal puro finanziamento (come nella fattispecie trattata da Cass. 12 dicembre 2017 n. 29805, nonché dalla sentenza del Tribunale di Savona oggetto di commento), la prededuzione deve invece riconoscersi laddove l'obbligazione derivi, in via alternativa: (i) da operazioni nel cui ambito l'attività degli organi della procedura ha avuto un ruolo determinante (i.e. perché l'operazione è stata autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato, oppure perché la condotta omissiva dell'organo della procedura ha legittimato la prededucibilità del credito: cfr. Cass. 24 gennaio 2014, n. 1513) ovvero (ii) da operazioni che presentano un'effettiva strumentalità/funzionalità rispetto alla procedura, ove, cioè l'obbligazione, da cui deriva il credito del socio, sia finalizzata a consentire o agevolare l'accesso o lo svolgimento del concordato, nell'interesse del miglior soddisfacimento dei creditori.

Da ultimo e con specifico riguardo ai finanziamenti interinali ex art. 182 quinquies l. fall., si segnala la pronuncia del Trib. Ravenna, 6 febbraio 2020 (peraltro richiamata nella sentenza in commento) che ha sancito la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti soci interinali ex art. 182 quinquies l. fall. sino alla concorrenza dell'80% dell'ammontare, in forza di un'applicazione congiunta e sinergica degli artt. 182 quater comma 3 l. fall. e 182 quinquies l. fall.

Sul punto, la sentenza così motiva: “[…] a parere di questo collegio tale indicazione [la prededuzione dei finanziamenti soci “in esecuzione” e “in funzione” ex art. 182 quater l. fall. n.d.a.] non può che valere, secondo una interpretazione sistematica anche con riferimento ai finanziamenti interinali di cui all'art. 182 quinquies l.fall., tenuto altresì conto che con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 poi convertito con modd. nella legge n. 134/2012 è stata espunta la limitazione soggettiva all'art. 182 quater (che in precedenza riguardava finanziamenti ponte ed in esecuzione de soli istituti bancari e finanziari) e contemporaneamente introdotto l'art. 182 quinquies senza alcuna indicazione”.

La pronuncia ha ad oggetto una fattispecie che, dalla descrizione dei fatti di causa contenuti nella sentenza, pare riferirsi ad un'operazione di accensione di un finanziamento interinale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 quinquies comma 1 l. fall. come emerge dal riferimento alla “presenza di attestazione in ordine alla funzionalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori dell'operazione in oggetto”.

Non è dato, invece, comprendere se tale finanziamento fosse finalizzato a costituire la provvista necessaria per il deposito del fondo spese ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4) l. fall.; ipotesi in astratto possibile - in quanto i finanziamenti interinali di cui al comma 1 dell'art. 182 quinquies l. fall. possono configurarsi sia rispetto ad un'ipotesi pre-concordataria, sia rispetto ad un concordato “pieno” (“il debitore che presenta, anche ai sensi dell'art. 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato…”) – ma tuttavia difficilmente configurabile, posto che i finanziamenti volti a reperire risorse per il fondo spese del concordato sono generalmente considerati come finanziamenti “in funzione” ex art. 182 quater comma 2 l. fall. (cfr. ex multis Cass. 7 marzo 2017, n. 5662 che, sul punto, motiva: “[…] a tal fine sovviene dunque la L.Fall., art. 182 quater, comma 2, che ammette in prededuzione i crediti derivanti da finanziamenti effettuati "in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo" - tale essendo quello finalizzato al deposito delle spese - purchè alle specifiche condizioni ivi previste. In tali sensi, recentemente questa Corte (Cass., Sez. I, sentenza n. 9995 del 2016”).

Vale, peraltro, la pena evidenziare come l'arresto del Tribunale di Ravenna si ponga in antitesi con la posizione prevalente assunta, sino ad oggi, dagli interpreti, che era nel senso di escludere che la prededucibilità riservata ai finanziamenti soci ai sensi dell'art. 182 quater, comma 3, l. fall. potesse essere estesa, in mancanza di una norma specifica, anche ai finanziamenti interinali ex art. 182 quinquies l. fall. (si v. ex multis, Trib. Rimini 13 maggio 2013, in Fallimento, 2013, nota di Balestra); interpretazione, questa, chiaramente contrastante con la ratio sottesa all'art. 201 CCI di estensione della prededuzione ai finanziamenti soci in qualsiasi forma effettuati (cfr., sul punto, M. Giorgetti, Finanziamenti dei soci nell'ambito del concordato preventivo, in questo portale, 26 novembre 2021).

Venendo, poi, alla pronuncia del Tribunale di Savona in commento, dalla descrizione dei fatti di causa emerge come l'operazione che ha, di fatto, dato luogo al finanziamento della provvista necessaria per il fondo spese ex art. 163 l. fall., sia stata posta in essere con bonifico bancario di Euro 18.720,00 sul conto corrente della società in concordato in data 8 novembre 2019 e che tale importo corrispondesse, per l'appunto, al 20% delle spese ipotizzate come necessarie per l'intera procedura di concordato preventivo […] “come indicate dal Tribunale di Savona con provvedimento datato 22.10.2019”.

Emerge, quindi, come al momento del bonifico, vi era già un provvedimento del tribunale che aveva quantificato il fondo spese concordatario, sicché si può ragionevolmente dedurre che tale provvedimento fosse il decreto di ammissione al concordato ex art. 163 l. fall.

Era però dubbio se l'operazione fosse riconducibile al novero dei finanziamenti “in funzione” ex art. 182 quater l. fall. o, come opinato dal tribunale, ai finanziamenti interinali ex art. 182 quinquies l. fall. Peraltro non emerge, dalla descrizione dei fatti, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della prededucibilità richiesti da tale ultima norma (tra questi, l' attestazione dell'esperto).

Analogamente, dalla descrizione dei fatti, non è dato evincere neppure la ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 182 quater l. fall. e dalla giurisprudenza sopra riportata, ai fini della prededucibilità dei finanziamenti “in funzione”. Ed infatti, non è dato sapere né (i) se l'operazione de qua fosse stata descritta nel piano concordatario ed espressamente presentata come necessaria per l'acquisizione della provvista necessaria per il pagamento del fondo spese processuali, con conseguente richiamo dell'attenzione dei creditori circa la possibile configurazione di un credito prededucibile; né (ii) se la prededucibilità del credito fosse stata espressamente disposta nel decreto di ammissione.

Se i predetti requisiti mancassero, non v'è dubbio che di prededuzione non si sarebbe potuto/dovuto “a stretto rigore” parlare, alla stregua della giurisprudenza sopra citata.

Se così fosse, si potrebbe, quindi, ritenere che la sentenza in commento abbia interpretato la normativa vigente in materia di prededucibilità dei finanziamenti soci nel concordato preventivo alla luce della nuova disciplina introdotta dal CCI, attribuendo, cioè, la prededuzione, “a prescindere” dalla ricorrenza degli specifici presupposti e requisiti richiesti, rispettivamente, dall'art. 182 quater ovvero 182 quinquies l. fall. Intendendo, cioè, la nuova disciplina del CCI come una sorta di interpretazione autentica anche della legge fallimentare vigente (analogamente alla posizione assunta dal Tribunale di Ravenna nella pronuncia citata in tema di finanziamenti soci interinali ex art. 182 quinquies l. fall.).

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