Concordato in continuità: voto contrario dell’Agenzia delle Entrate e applicazione del cram down

La Redazione
29 Giugno 2022

Il Tribunale di Bari in un procedimento di omologa di concordato preventivo in continuità di una s.r.l. , nonostante il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e benché la proposta non abbia raggiunto né la maggioranza delle classi né del voto complessivo dei creditori, ha applicato su richiesta della parte e previo parere dei commissari giudiziali il meccanismo del cram down omologando il concordato (art. 180, comma 4, l. fall.).

Il Tribunale di Bari in un procedimento di omologa di concordato preventivo in continuità di una s.r.l. , nonostante il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e benché la proposta non abbia raggiunto né la maggioranza delle classi né del voto complessivo dei creditori, ha applicato su richiesta della parte e previo parere dei commissari giudiziali il meccanismo del “cram down” omologando il concordato (art. 180, comma 4, l. fall.).

La proposta, infatti, è stata ritenuta maggiormente conveniente per l' Agenzia delle Entrate, sulla base della relazione del professionista e della valutazione dei commissari, in quanto fondate su un'analisi dello scenario concordatario e di quello liquidatorio, congruamente motivate e prive di vizi logici.

Inoltre, il tribunale è tenuto ad accertare l'idoneità funzionale della proposta rispetto agli obiettivi del concordato e il controllo, secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte, va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta a fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura".

Rientrano quindi nell'ambito del controllo del tribunale " la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati", mentre resta "riservata a i creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica".

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