La controdichiarazione di un negozio simulato può essere opposta al fallimento in presenza di data certa
25 Luglio 2022
Con la pronuncia del 19 luglio 2022 la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento di alcuni motivi di ricorso, chiarisce termini e condizioni dell'opponibilità al fallimento di una scrittura privata, nell'ambito di un contratto simulato, secondo la previsione dell'art. 2704 c.c. Il caso. La vicenda oggetto della decisione in commento ha origine dall'azione avviata per ottenere, in ordine ad un contratto di compravendita da parte degli alienanti, la dichiarazione di simulazione della vendita stessa o, in subordine, la risoluzione per inadempimento per mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. Il complesso iter processuale, che si snoda anche attraverso un giudizio arbitrale, riguardava, in particolare, la validità di un contratto di vendita di terreni, per il quale era stata realizzata, dai contraenti, una scrittura privata relativa alla retrocessione al verificarsi di una determinata condizione: scrittura ritenuta non opponibile alla parte acquirente, nelle more fallita, dai giudici di merito, in quanto priva di data certa. Avverso tale pronuncia viene promosso ricorso per Cassazione dagli alienanti, sul rilievo – in particolare – della piena opponibilità anche al fallimento della suddetta scrittura. L'opponibilità e la data certa. Il Collegio, preliminarmente, affronta il tema della necessità di una data certa al fine di rendere opponibile una scrittura privata – nel caso di specie, al fallimento – contenente condizioni parziali difformi da quelle previste nell'atto di compravendita per cui causa. Sul punto, come noto, l'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa. Data certa e controdichiarazione. La peculiarità della vicenda concerne, la controdichiarazione sottesa al negozio simulato, per la quale le parti convenivano sulla retrocessione dei beni in caso di mancato sviluppo edificatorio dei terreni oggetto di compravendita: circostanza, questa, effettivamente non verificatasi e, quindi, alla base dell'azione degli alienanti. In tale prospettiva, la Corte evidenzia che la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'art. 1417 c.c. la prova per testi o per presunzioni. Simulazione e controdichiarazione: carattere non negoziale. La Suprema Corte sul punto, richiama il più recente orientamento in tema di simulazione, per il quale la controdichiarazione non ha carattere negoziale ed anzi, l'intero procedimento simulatorio, se riguardato nel suo aspetto strutturale, si realizza attraverso una divergenza tra la validità del titolo dispositivo e gli effetti giuridici dallo stesso prodotti, che non implica affatto un "collegamento negoziale" tra distinti rapporti giuridici, né tanto meno plurime ed autonome manifestazioni di volontà integranti distinti negozi giuridici. Al contrario, è unico l'assetto di interesse che le parti realizzano con il "negozio simulato" e con l'accordo simulatorio previsto dall'art. 1414 c.c., di cui è elemento essenziale l'effetto giuridico dissimulato. Simulazione, data certa e fallimento. Il problema evidenziato nella pronuncia in commento concerne, pertanto, l'opponibilità al fallimento della scrittura del 1991 nella quale, a margine dell'atto di compravendita, si prevedeva l'obbligo di ritrasferimento dei terreni ai venditori qualora nei successivi cinque anni dalla vendita lo sfruttamento edificatorio non avesse avuto seguito; detta scrittura, secondo il giudizio della Corte di appello, non era opponibile al fallimento, perché priva di data certa. Al contrario, secondo la Cassazione, è pacifico che l'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto può essere provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato. Nel caso di specie, in particolare, le scritture private del 12 novembre 1990 e del 25 novembre 1991 erano state prodotte ed esaminate dal Tribunale di Roma in un procedimento tra le medesime parti e conclusosi con la pronuncia di difetto di competenza del giudice ordinario in favore degli arbitri. Tali circostanze, quindi, erano decisive al fine di valutare se la scrittura privata del 12 novembre 1990 avesse data certa anteriore al fallimento e fosse anteriore o coeva all'atto di compravendita all'atto notarile del 1991. In tale prospettiva, il Collegio esprime il principio di diritto in epigrafe, rinviando alla Corte d'Appello per una verifica dei fatti alla stregua delle circostanze poc'anzi richiamate. Opponibilità e simulazione. Di conseguenza, secondo quanto espresso dalla Cassazione, l'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato; infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova ex se anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma ad substantiam, pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |