L'utilizzo dei beni comuni da parte dei condomini
23 Novembre 2020
A norma dell'art. 1102 c.c., rispettando i limiti imposti dalla norma. il singolo partecipante alla comunione può usare la cosa comune a suo piacimento, secondo le proprie convenienze, e nella sua interezza, indipendentemente dal fatto che sia titolare di una quota maggiore o minore della comproprietà ragguagliata al valore dell'appartamento di sua pertinenza. Resta fermo che l'utilizzo, da parte del singolo, della cosa comune può avvenire tanto secondo il suo normale uso quanto in modo particolare e diverso, ritraendo dalla stessa una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali ridondanti a vantaggio di tutti gli altri partecipanti, senza sconfinare in abuso, sempre che ciò non comporti alterazione dell'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni degli altri, e non determini, quindi, pregiudizievoli invadenze nell'àmbito dei coesistenti diritti degli altri comproprietari
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