Il diniego del locatore al rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo
15 Ottobre 2020
Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi solo ed esclusivamente nei casi tassativi previsti dalla legge. In particolare, l'esigenza di utilizzare l'immobile abitativo ad uso personale può dipendere, ad esempio, dall'esigenza di utilizzare l'immobile per un uso personale; in tale situazione, non è necessario che la facoltà in questione sia prevista in contratto, non rilevando, come rinuncia implicita la mancata menzione di essa nell'atto scritto. Quindi, la disdetta deve concretarsi in una manifestazione di volontà idonea ad esprimere al conduttore la seria intenzione di non rinnovare il contratto alla scadenza e non può essere formulata in termini contraddittori.
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