Il fenomeno del condominio parziale
11 Dicembre 2020
La legge (art. 1123, secondo comma, c.c.) statuisce che nel caso di cose destinate a servire i condomini in misura differente, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Questa la regolamentazione generale ma resta la necessità di individuare quali siano le parti e i servizi comuni in grado di fornire utilità diverse ai singoli partecipanti al condominio. La tipologia di bene comune di cui si tratta è destinata oggettivamente a consentire un diverso utilizzo da parte dei condomini; per tale motivo nell'applicazione concreta della norma deve rilevare non il godimento effettivo ma quello potenziale che il condomino possa trarne dal bene, in quanto nel caso in cui pur potendo godere della cosa comune di fatto non la utilizzi, questo non lo esonera dal pagamento delle spese di competenza.
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