Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

19 Novembre 2021

La legge 27 settembre 2021, n. 134 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 344-bis, "Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione".Tale disciplina introduce una forma di "prescrizione processuale" prevedendo che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisca causa di improcedibilità dell'azione penale.

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