Decreto Legge - 16/07/2020 - n. 76 art. 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

Francesco Caringella

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al 31 dicembre 2024, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni1:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea2;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza3;

b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale 4.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della meta' e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

[1] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione, successivamente modificato dall'articolo 51, lettera g) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, dall'articolo 14, comma 8, lettera a), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e da ultimo dall'articolo 12, comma 6, lettera a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. Vedi, anche, l'articolo 12, comma 7, del D.L. 19/2024 medesimo.

[2] Lettera sostituita dall'articolo 14, comma 8, lettera b), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

[3] Lettera modificata dall'articolo 12, comma 6, lettera b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. Vedi, anche, l'articolo 12, comma 7, del D.L. 19/2024 medesimo.

[4] Lettera aggiunta dall'articolo 12, comma 6, lettera b-bis), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. Vedi, anche, l'articolo 12, comma 7, del D.L. 19/2024 medesimo.

Inquadramento

Al comma 1 la diposizione definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021 , al fine di introdurre semplificazioni procedimentali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l. n. 241/1990, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata. La disposizione prevede, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato per tutte le amministrazioni il termine di sessanta giorni.

Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata sia necessario procedere con la conferenza simultanea di cui all'art. 14-ter, l'amministrazione procedente svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Attraverso tale riunione l'amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il comma 2, con riferimento ai casi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, prevede che, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini siano ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, siano rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Bibliografia

Caringella, Codice dei contratti pubblici, Milano, 2021; Caringella, Giustiniani, Mantini, I contratti pubblici, Roma, 2021; Caringella, Manuale ragionato di diritto amministrativo, III ed., Roma, 2021, Roma; Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Parte Generale e Speciale, XV edizione, Roma, 2022.

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