Decreto Legge - 16/07/2020 - n. 76 art. 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori

Francesco Caringella

Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea nonche' gli oneri volti a disincentivare attivita' inquinanti, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge​ 14 novembre 2005, n. 246."1.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. ​​

Inquadramento

Spiega la relazione di accompagnamento che la regolazione impone adempimenti e costi che possono essere sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare e agli obiettivi perseguiti. Ciò costituisce un freno all'attività di cittadini e imprese e alimenta la percezione di una burocrazia e uno Stato «nemici» dell'iniziativa privata. Gli interventi di semplificazione che nel tempo si sono susseguiti hanno inciso parzialmente solo sulle norme in vigore (lo stock), senza alcun impatto sugli oneri derivanti da nuove norme via via introdotte (il flusso), con la conseguenza che l'ammontare complessivo dei costi regolatori tende ad aumentare.

Per affrontare tale problematica, l'articolo in esame dispone che gli atti normativi statali che introducono nuovi costi regolatori debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore, in modo da garantire un saldo pari a zero. Laddove tale compensazione non avvenga, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento agli atti di rango secondario, in modo da escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri ulteriori laddove la norma primaria non abbia già previsto tale possibilità, nonché la corrispondente copertura al fine di renderli fiscalmente detraibili.

Bibliografia

Caringella, Codice dei contrattipubblici, Milano, 2021; Caringella, Giustiniani, Mantini, I contratti pubblici, Roma, 2021; Caringella, Manuale ragionato di diritto amministrativo, III ed., Roma, 2021, Roma; Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Parte Generale e Speciale, XV edizione, Roma, 2022.

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