Decreto Legge - 31/05/2021 - n. 77 art. 3 - (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale) 1(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)1 [1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati 2. 2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 4. |