Decreto Legge - 31/05/2021 - n. 77 art. 6 - (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR) 1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente1. 2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca2. 2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti3. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16 4. [1] Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, del D.L.11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. InquadramentoL'art. 5 dispone (commi 1-4) che, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'apposita Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, al fine di assicurare la celere e costante adozione degli adempimenti normativi necessari per rispettare i tempi di attuazione dei progetti del piano. Il PNRR ha indicato l'obiettivo di rafforzare le strutture della semplificazione normativa e amministrativa, che richiedono un impegno sistematico, mentre in passato si sono avute semplificazioni di carattere sporadico. Il Piano, dunque, ha individuato la necessità di «dedicare un'attuazione continuativa alla semplificazione rafforzando le strutture del Dipartimento della Funzione Pubblica dedicate alla semplificazione, con il reclutamento delle necessarie professionalità. Per questo, al comma 5, si prevede che l'Ufficio per la semplificazione operi in raccordo con l'Unità di cui all'art. 1, comma 22-bis, del d.l. n. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e individua i principali compiti attribuiti all' Ufficio anche in riferimento agli obiettivi del PNRR: a) la promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste; b) la promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR; c) la misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese; d) la promozione degli interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le Regioni e gli Enti locali; e) la pianificazione la verifica su base annuale degli interventi di semplificazione. Si prevede, secondo l'art. 6, che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è istituito il «Servizio centrale per il PNRR» col compito di garantire una efficace attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR. Tale struttura rappresenta il punto di contatto per la Commissione Europea per l'attuazione del PNRR e per i connessi adempimenti previsti dal Regolamento europeo 2021/241. La struttura è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia oltre che dei relativi flussi finanziari. Ad essa è affidata la gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, e il necessario supporto tecnico alle Amministrazioni centrali titolari di interventi. Il Servizio centrale per il PNRR opera in sinergia con l'Unità di missione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali titolari di interventi, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post delle misure e dei Progetti del PNRR, assicurando la coerenza dei target e milestone anche ai fini della sottomissione della richiesta di pagamento alla Commissione europea. Il «Servizio centrale per il PNRR», l'Unità di missione e gli Ispettorati della Ragioneria Generale dello Stato sono chiamati a concorrere al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR ciascuno per gli aspetti di propria competenza. Per poter svolgere in modo efficace tali nuove funzioni si prevede un rafforzamento della struttura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tramite l'acquisizione di risorse di livello dirigenziale per attività di consulenza, studio e ricerca. BibliografiaV. sub art. 5. |