Codice di Procedura Civile art. 473 bis 1 - Composizione dell'organo giudicante 1[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea3. [II]. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo. [III]. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti4. [IV]. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto5. [V]. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento6. [1] Rubrica sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. La rubrica precedente era la seguente: «Ambito di applicazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. [2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [3] Comma sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo del comma era il seguente: «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»: ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit. [4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [5] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [6] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. InquadramentoIl legislatore della riforma ha ritenuto di dover superare le differenze processuali oggi esistenti quanto alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia e minori di competenza collegiale attribuendo al giudice delegato il potere di condurre l'istruzione e la trattazione del procedimento, anche con la finalità di garantire maggiore celerità e speditezza nella trattazione dei procedimenti in materia di famiglia e minori. Nell'attuale quadro normativo l'applicazione di riti diversificati per materie analoghe comporta, difatti, inevitabili rallentamenti nell'istruttoria e nella trattazione in tutti i procedimenti per i quali è previsto che sia il collegio ad assumere decisioni anche soltanto temporanee e provvisorie, o addirittura di natura istruttoria. Invero, mentre nella previgente disciplina dei procedimenti di separazione e divorzio era normativamente attribuita al giudice istruttore la possibilità di emettere in corso di causa provvedimenti provvisori, con ampia delega per la trattazione e l'istruzione, nei procedimenti soggetti all'applicazione del rito camerale era prevista la possibilità per il presiedente di designare un giudice relatore, al quale delegare specifici adempimenti, con esclusione della possibilità per il giudice relatore di adottare provvedimenti decisori anche se provvisori, ovvero procedere all'ammissione di istanze istruttorie (art. 738). In forza della disposizione in esame, il giudice relatore potrà condurre l'intera trattazione e istruzione del procedimento essendo la sola decisione rimessa al collegio, al quale egli dovrà riferire gli esiti del procedimento nella camera di consiglio che precede l'adozione della decisione finale. Spetterà, pertanto, al giudice relatore la nomina del curatore speciale del minore, ovvero del tutore provvisorio nei casi previsti; l'esercizio degli ampi poteri d'ufficio riconosciuti nel caso in cui debbano essere adottati provvedimenti in materia di minori; la conduzione dell'ascolto del minore; l'adozione dei provvedimenti indifferibili; la gestione dell'udienza di comparizione personale delle parti e la successiva adozione dei provvedimenti provvisori; la valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie; la delega di indagini ai Servizi socio assistenziali; lo svolgimento delle udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione; l'eventuale modifica in corso di causa dei provvedimenti provvisori. I giudici onorari presso il Tribunale dei minorenniIl secondo comma della norma in commento disciplina i compiti delegabili ai giudici onorari in servizio presso i tribunali dei minorenni, che attualmente espletano attività istruttorie e di ascolto del minore, su delega del giudice procedente, e partecipano obbligatoriamente all'assunzione in camera di consiglio di tutte le decisioni che riguardano i minori. Tali giudici onorari sono destinati a confluire nell'ufficio del processo che verrà istituito in tutti i tribunali unici per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del tribunale stesso e abbattere l'arretrato (artt. 12 e ss. decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151). Il legislatore ha ritenuto di dover ridimensionare ampliamente i compiti loro delegabili, stabilendo che nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere loro delegati solo specifici adempimenti con l'espressa esclusione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. In particolare, l'art. 15 del d.lgs. n. 151/2022 prevede che ai giudici onorari operanti presso l'ufficio del processo dei tribunali unici potranno essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, con i curatori speciali, i servizi territoriali e sociosanitari. Il legislatore è, tuttavia, intervenuto con varie disposizioni per rinviare più volte l’entrata in vigore del ridimensionamento dei compiti dei giudici onorari minorili previsto dalla norma in commento. In forza del combinato disposto dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 105/2023 n. 105, come modificato dall'art. 11, comma 5, del d.l. n. 215/2023 (cd. decreto milleproroghe), e dell’art. 12 del d. l. n. 92/2024 (che ha modificato il primo comma dell’art. 49 del d.lgs. n. 149/2022) risulta prorogato sino al 17.10.2025 il termine entro il quale - in deroga al disposto dell’art. 473-bis.1, comma 2 – nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice con provvedimento motivato può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria dovrà comporre il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. In ogni caso, la prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei dovranno essere tenute davanti al collegio o al giudice relatore. BibliografiaArcieri, Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza, in Fam. e dir., 2022, 4, 380; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Costabile, Il curatore speciale del minore in Riforma del Processo per le persone, i minorenni e le famiglie, a cura di R. Giordano e A. Simeone, Milano, 2022, 135 ss.; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Dogliotti, La riforma della giustizia familiare e minorile: dal Tribunale per i minorenni al Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie, in Fam. e dir., 2022, 4, 333; Donzelli, Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce del processo civile, in iudicium.it, 31 gennaio 2022; Fiorendi, Bigenitorialità e rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, in ilfamiliarista.it, 19 luglio 2019; Lupoi, Il processo di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 4, 1003; Poliseno, Il Curatore speciale del minore, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, Giappichelli, 2022, 94; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega n. 206/2021, in ilfamiliarista.it, 29 marzo 2022; Viccei, Ascolto del minore e valutazione del suo rifiuto di vedere il padre, in ilfamiliarista.it, 11 febbraio 2020; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, 4, 357. |