Codice di Procedura Civile art. 473 bis 2 - Poteri del giudice 1[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea3. [II]. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo. [III]. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti4. [IV]. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto5. [V]. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento6. [1] Rubrica sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. La rubrica precedente era la seguente: «Ambito di applicazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. [2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [3] Comma sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo del comma era il seguente: «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»: ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit. [4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [5] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [6] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. InquadramentoLa norma in commento delinea i poteri officiosi del giudice, anche quale giudice delegato alla trattazione ed istruzione del procedimento. In effetti già da tempo la giurisprudenza aveva evidenziato che il giudice, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, attese le esigenze pubblicistiche in gioco, dispone di poteri istruttori d'ufficio in deroga alle regole generali sull'onere della prova e può adottare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, tutti i provvedimenti necessari per la miglior tutela dei figli stessi (Cass. I, n. 21178/2018; Cass. I, n. 270/2004). Anche in dottrina si era sottolineato come nell'area della giustizia minorile il giudice non debba mai considerarsi vincolato al rispetto dei principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ovvero quelli che sono altrimenti considerati principi cardine dell'ordinamento processuale civile (Danovi, 839). Ma questa riflessione, per quanto acquisita al sistema, esigeva una più netta affermazione attraverso una previsione espressa anche al fine di superare le incertezze e le disarmonie talvolta emerse nella prassi applicativa della giurisprudenza di merito. Il legislatore della riforma è, pertanto, opportunamente intervenuto disciplinando con una disposizione apposita i poteri di ufficio del giudice attribuendo al relatore il potere di nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge (ovvero ogni qualvolta emergano i presupposti previsti dall'articolo 78 e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all'art. 473-bis.8), il potere decisorio di “adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112”, nonché poteri di natura squisitamente istruttoria, consistenti nel “disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile”, purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio rappresentata dal diritto alla prova contraria. Il secondo comma dell'art. 473-bis.2 ha poi conferito al giudice istruttore del nuovo rito il potere di ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti, di disporre ordini di esibizione anche d'ufficio (in deroga all'articolo 210 che ne subordina l'emissione alla richiesta delle parti), indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi avvalendosi della polizia tributaria, in tal modo generalizzando il potere già riconosciuto al giudice nella materia della separazione, del divorzio e nell'articolo 337 ter c.c. BibliografiaArcieri, Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza, in Fam. e dir., 2022, 4, 380; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Costabile, Il curatore speciale del minore in Riforma del Processo per le persone, i minorenni e le famiglie, a cura di R. Giordano e A. Simeone, Milano, 2022, 135 ss.; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Dogliotti, La riforma della giustizia familiare e minorile: dal Tribunale per i minorenni al Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie, in Fam. e dir., 2022, 4, 333; Donzelli, Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce del processo civile, in iudicium.it, 31 gennaio 2022; Fiorendi, Bigenitorialità e rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, in ilfamiliarista.it, 19 luglio 2019; Lupoi, Il processo di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 4, 1003; Poliseno, Il Curatore speciale del minore, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, Giappichelli, 2022, 94; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega n. 206/2021, in ilfamiliarista.it, 29 marzo 2022; Viccei, Ascolto del minore e valutazione del suo rifiuto di vedere il padre, in ilfamiliarista.it, 11 febbraio 2020; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, 4, 357. |