Codice di Procedura Civile art. 473 bis 2 - Poteri del giudice 1Poteri del giudice1 [I]. A tutela dei minori il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. [II]. Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa norma in commento delinea i poteri officiosi del giudice, anche quale giudice delegato alla trattazione ed istruzione del procedimento. In effetti già da tempo la giurisprudenza aveva evidenziato che il giudice, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, attese le esigenze pubblicistiche in gioco, dispone di poteri istruttori d'ufficio in deroga alle regole generali sull'onere della prova e può adottare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, tutti i provvedimenti necessari per la miglior tutela dei figli stessi (Cass. I, n. 21178/2018; Cass. I, n. 270/2004). Anche in dottrina si era sottolineato come nell'area della giustizia minorile il giudice non debba mai considerarsi vincolato al rispetto dei principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ovvero quelli che sono altrimenti considerati principi cardine dell'ordinamento processuale civile (Danovi, 839). Ma questa riflessione, per quanto acquisita al sistema, esigeva una più netta affermazione attraverso una previsione espressa anche al fine di superare le incertezze e le disarmonie talvolta emerse nella prassi applicativa della giurisprudenza di merito. Il legislatore della riforma è, pertanto, opportunamente intervenuto disciplinando con una disposizione apposita i poteri di ufficio del giudice attribuendo al relatore il potere di nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge (ovvero ogni qualvolta emergano i presupposti previsti dall'articolo 78 e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all'art. 473-bis.8), il potere decisorio di “adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112”, nonché poteri di natura squisitamente istruttoria, consistenti nel “disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile”, purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio rappresentata dal diritto alla prova contraria. Il secondo comma dell'art. 473-bis.2 ha poi conferito al giudice istruttore del nuovo rito il potere di ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti, di disporre ordini di esibizione anche d'ufficio (in deroga all'articolo 210 che ne subordina l'emissione alla richiesta delle parti), indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi avvalendosi della polizia tributaria, in tal modo generalizzando il potere già riconosciuto al giudice nella materia della separazione, del divorzio e nell'articolo 337 ter c.c. BibliografiaArcieri, Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza, in Fam. e dir., 2022, 4, 380; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Costabile, Il curatore speciale del minore in Riforma del Processo per le persone, i minorenni e le famiglie, a cura di R. Giordano e A. Simeone, Milano, 2022, 135 ss.; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Dogliotti, La riforma della giustizia familiare e minorile: dal Tribunale per i minorenni al Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie, in Fam. e dir., 2022, 4, 333; Donzelli, Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce del processo civile, in iudicium.it, 31 gennaio 2022; Fiorendi, Bigenitorialità e rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, in ilfamiliarista.it, 19 luglio 2019; Lupoi, Il processo di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 4, 1003; Poliseno, Il Curatore speciale del minore, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, Giappichelli, 2022, 94; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega n. 206/2021, in ilfamiliarista.it, 29 marzo 2022; Viccei, Ascolto del minore e valutazione del suo rifiuto di vedere il padre, in ilfamiliarista.it, 11 febbraio 2020; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, 4, 357. |