Codice di Procedura Civile art. 473 bis 14 - Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza 1

Rosaria Giordano

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza1

[I]. Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

[II]. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' persona con disabilita' psichica o legalmente incapace2.

[III]. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

[IV]. Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

[V]. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

[VI]. Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.

[VII]. Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.173.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2] Comma modificato dall'art. 3, comma  6, lett. b), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha sostituito le parole: «quando il convenuto e' persona con disabilita' psichica» alle parole: «quando il convenuto e' malato di mente». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. b), numero 2) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 . Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La norma in esame disciplina, per un verso, il contenuto del decreto di fissazione dell’udienza e, per un altro, i termini entro i quali lo stesso deve essere notificato al convenuto, con la consueta distinzione, a riguardo, a seconda che lo stesso risieda in Italia o all’estero.

Il decreto di fissazione dell’udienza

Il Presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti – entro un termine massimo di novanta giorni, elevato a centoventi se il convenuto risiede all'estero, dal deposito del ricorso (termine che, peraltro, ha natura ordinatoria e dalla cui violazione non deriva alcuna invalidità del procedimento) – assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza.

A tal fine è previsto che l'attore deve notificare al convenuto il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro sessanta giorni liberi antecedenti alla stessa (ovvero novanta se il convenuto risiede all'estero).

Il decreto è comunicato invece a cura della cancelleria al Pubblico Ministero affinché possa valutare le determinazioni da assumere rispetto a tali controversie nelle quali ne è necessario l'intervento anche in virtù della generale prescrizione espressa dall'art. 70 c.p.c.

Il decreto di fissazione dell'udienza è corredato da una serie di “informazioni” per il convenuto, ossia:

che la costituzione oltre il termine di trenta giorni anteriore all'udienza implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. (i.e. dalla proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, nonché da quella di domande riconvenzionali e di eccezioni non rilevabili d'ufficio);

che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria;

che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che le parti possono avvalersi della mediazione familiare.

Riduzione dei termini nell'ipotesi di urgenza

E’ inoltre introdotto un ultimo comma (dal d.lgs. n. 164/2024) nella disposizione stabilendo che sia i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione, sia quelli contemplati dall’art. 473-bis.17 c.p.c 

per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza.

Come è evidenziato nella Relazione Illustrativa, tale novità si correla, per un verso, all’esigenza di assicurare una più celere trattazione di cause che esigono, per la loro natura, una peculiare speditezza e, per un altro, è volta ad un più adeguato coordinamento con la possibilità, contemplata dall’art. 473-bis.15 c.p.c., che vengano emessi provvedimenti indifferibili inaudita altera parte, che vanno poi confermati, modificati o revocati, in una successiva udienza  nel contraddittorio tra le parti.

Bibliografia

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