Codice di Procedura Civile art. 473 bis 20 - Intervento volontario 1Intervento volontario1 [I]. L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16. [II]. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoL'art. 473-bis.20 c.p.c. disciplina espressamente l'intervento volontario dei terzi nel rito unitario delle persone, della famiglia e dei minori. Modalità e termine per la costituzione del terzoIn particolare, le formalità e il termine per l'intervento del terzo sono le medesime contemplate per la costituzione in causa del convenuto. La previsione di un termine “finale” per l'intervento del terzo – che in realtà non esiste per la costituzione del convenuto, che può costituirsi invece in ogni momento, pur incorrendo nella decadenza dall'esercizio di fondamentali poteri processuali – è giustificata nella Relazione Illustrativa perché sarebbe funzionale a una corretta esplicazione del contraddittorio con le parti mediante il già descritto meccanismo del deposito delle memorie anteriori alla prima udienza. È vero anche, come sottolinea la Relazione illustrativa, che la materia in esame, salve alcune fattispecie di litisconsorzio necessario, è caratterizzata da giudizi bilaterali e non con pluralità di parti. In alcune ipotesi tuttavia la giurisprudenza ha ammesso l'intervento volontario del terzo anche al di fuori delle ipotesi riconducibili all'art. 102 c.p.c. nei giudizi di separazione e divorzio. Così, ad esempio, è stato ormai più volte affermato in sede di legittimità che, nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. La S.C. ha sottolineato che, inoltre, un tale intervento assolve ad un'opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento (v., di recente, Cass. n. 21819/2021). Inoltre, nell'ambito dei giudizi sullo stato delle persone, la regola è invece quella della pluralità di parti e l'intervento volontario è comunemente ammesso (v., infra, Commento agli artt. 712 e ss.). L’intervento del litisconsorte pretermessoL'intervento volontario del litisconsorte pretermesso può invece avvenire in ogni momento. Tale eccezione si giustifica perché nelle fattispecie di litisconsorzio necessario (le quali, nel rito unitario, ricorrono, ad esempio, nelle azioni di disconoscimento di paternità ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità), la pronuncia emessa a contraddittorio non integro è inutiliter data in quanto interviene su un diritto sostanziale che riguarda anche un soggetto che non è stato chiamato a partecipare al giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 3925/2016). In effetti, proprio per tale ragione anche nel processo ordinario di cognizione l'unica forma di intervento volontario ammessa in appello è proprio quella del litisconsorte necessario (art. 344 c.p.c.) e peraltro l'esclusione di un litisconsorte necessario, se rilevata in sede di appello o di legittimità, comporta la rimessione del procedimento al giudice di primo grado. Tale nozione non è definita né dalla norma in commento né dalle Convenzioni internazionali e Regolamenti europei che vi fanno riferimento: peraltro, ampia è l'elaborazione compiuta, negli anni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La residenza abituale del minoreIn dottrina è stato evidenziato che, ai fini dell'individuazione del luogo di residenza abituale, il dato fattuale deve prevalere su quello anagrafico, dovendosi fare riferimento al luogo che costituisce il centro di vita del minore, ai suoi effettivi legami sociali e familiari, non solo parentali, e all'elemento temporale, in considerazione degli effetti del trascorrere del tempo sul consolidamento delle consuetudini di vita e sul radicamento ambientale a seguito di una stabile e continua permanenza in un determinato luogo (cfr. Salzano, Considerazioni sulla competenza giurisdizionale a disporre l'affidamento della prole e ad adottare misure provvisorie e urgenti di protezione di minorenni, in Dir. fam. 2011, n. 1, 226). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea – con riguardo all'analoga disposizione contenuta nell'art. 8, n. 1, del Regolamento CE n. 2201/2003 (e, oggi, per i procedimenti promossi dalla data del 1° agosto 2022, dall'art. 7 del Regolamento UE n. 1111/2019) – ha evidenziato che la nozione di «residenza abituale deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare: a tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Spetta al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, considerando le peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni fattispecie concreta (CGUE 2 aprile 2009, n. 523, in Riv. dir. proc. 2010, n. 2, 461, con nota di Gozzi ed in Fam. e dir. 2009, n. 10, 876, con nota di Astiggiano). In sostanza, la residenza abituale corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo nel quale il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione, i.e. il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi ed il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice di merito (Liuzzi, Sottrazione internazionale di minori e questioni processuali: ancora in tema di ascolto e di residenza del minore, in Fam. e dir., 2008, n. 10, 887). Di conseguenza, in giurisprudenza sono stati ritenuti irrilevanti tanto l'eventuale diversa residenza anagrafica del minore (Cass. n. 19544/2003), quanto il luogo in cui lo stesso si trovi a seguito di trasferimenti di carattere contingente e transitorio o il luogo in cui abiti occasionalmente al momento della proposizione della domanda, ad esempio per un periodo di vacanza (Cass. n. 558/1982). Il parametro di riferimento è, in sostanza, quello della c.d. residenza affettiva (Corbetta, La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Fam. pers. succ., 2008, n. 8-9, 715), intesa come luogo dove il minore può svolgere pienamente ed accrescere la propria personalità e con il quale ha il rapporto, non solo materiale, ma anche e soprattutto affettivo, più stretto, in cui può coltivare quel supremo interesse che deve sempre essere alla base di ogni decisione che riguardi i minori (cfr.Astiggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all'estero, in Fam. e dir. 2009, n. 10, 877 ss., il quale esclude che esista un parametro per valutare in assoluto la sussistenza o meno della residenza abituale, ma occorre che i giudici del merito effettuino volta per volta una valutazione unica e personalizzata sul singolo minore). In tale prospettiva, la nozione di residenza abituale assume contorni aperti e la determinazione della stessa deve avvenire di volta in volta alla luce di un'interpretazione sistematica del Regolamento e, in particolare, tenendo conto degli obiettivi fissati dal dodicesimo considerando, per il quale le regole di competenza si informano all'interesse del minore e, di qui, al criterio di vicinanza (Gozzi, Regolamento 2201/2003 e protezione dei minori: nuovi chiarimenti della Corte di Giustizia CE in tema di ripartizione della competenza e di tutela cautelare, in Riv. dir. proc., 2010, n. 2, 462). La competenza nell’ipotesi di trasferimento illecito del minoreIl secondo periodo del primo comma dello stesso art. 473-bis.11 c.p.c. stabilisce che, nell'ipotesi di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, resta ferma la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno. La previsione – che trova corrispondenza in alcune Convenzioni internazionali nonché nell'art. 9 del Reg. UE n. 1111/2019 – ha la finalità, come evidenziato nella Relazione Illustrativa, di non vanificare la portata della regola generale della competenza dell'autorità giudiziaria del luogo di residenza abituale del minore, disincentivando trasferimenti repentini per ragioni di forum shopping (cfr.Farina - Giordano – Metafora, 2022 ) BibliografiaAgnino, Il nuovo giudizio di separazione e divorzio nella riforma Cartabia, in IUS-processocivile.it, 6 dicembre 2022; Bartolini, Separazione e divorzio: sarà soppressa l'udienza presidenziale, in Giustiziacivile.com, 25 novembre 2022; Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, La soluzione dei conflitti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, in IUS-Processocivile.it, 6 luglio 2022; Danovi, Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (tra presente e futuro), in Fam. e dir., 2022, n. 11, 993; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Di Cristofano, Le modifiche apportate all'art. 709-ter c.p.c., in IUS-Processocivile.it, 31 agosto 2022; Di Marzio M., I procedimenti de potestate tra vecchia e nuova disciplina, in IUS-Processocivile.it, 23 marzo 2022; Donzelli, La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie, in Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022; Farina - Giordano - Metafora, La riforma del processo civile, Milano, 2022; Figone, Violazioni dei provvedimenti riguardanti i figli e relativi rimedi: le novità della riforma, in IUS-Processocivile.it, 17 giugno 2022; Giordano - Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano, 2022; Graziosi, Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 368; Lombardi, L'obbligo di disclosure nei procedimenti di separazione e divorzio riformati: un ridimensionamento del principio del nemo tenetur edere contra se?, in judicium.it, 10 ottobre 2022; Marino, Nuove regole per l'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 400; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, n. 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega 206/2021, in IUS-Processocivile.it, 8 aprile 2022; Silvestri, L'architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it, 24 aprile; Simeone - Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano, 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |