Codice di Procedura Civile art. 473 bis 22 - Provvedimenti del giudice 1Provvedimenti del giudice1 [I]. Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo. [II]. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. [III]. Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi. [IV]. Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa norma in commento è destinata ai provvedimenti che il giudice relatore assume nell’ipotesi di fallimento, alla prima udienza, del tentativo di conciliazione. Mediante un’unica ordinanza, per un verso, sono resi i “tradizionali” provvedimenti urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi e, per un altro, quelli di carattere istruttorio (con calendarizzazione dei relativi adempimenti). I provvedimenti temporanei e urgentiQuanto al contenuto dei provvedimenti, lo stesso è “vincolato” alle domande proposte dalle parti solo se le riguardino direttamente, mentre rispetto alla prole l'autorità giudiziaria potrà prescindere o andare oltre eventuali domande, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., stante la natura indisponibile dei diritti dei minori. Allo scopo di evitare problematiche interpretative circa la decorrenza dei contributi economici e così, riprendendo le parole della Relazione Illustrativa, “prevenire il cospicuo contenzioso di carattere esecutivo innescato dall'incertezza circa l'insorgenza temporale degli obblighi contributivi discendenti dall'adozione dei provvedimenti presidenziali”, è dato al giudice l'onere, se li adotta, di fissarne la decorrenza, con facoltà di individuare la stessa anche nella data di proposizione della domanda giudiziale. Ciò per evitare che, nel periodo di tempo trascorso tra il deposito del ricorso e la celebrazione della prima udienza, gli oneri di mantenimento siano comunque assolti dal genitore/coniuge gravato. Nei provvedimenti provvisori il giudice deve anche indicare le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro (ai fini di un più efficace esercizio dei diritti/doveri conseguenti alle decisioni sull'affidamento) e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti nel ricorso introduttivo. Si precisa che se la proposta in questione è accettata dalle parti, la relativa violazione assurge ex se a condotta sanzionabile con le misure contemplate dall'art. 473-bis.39 c.p.c. (v., infra, § relativo Commento). Come già nel sistema sinora vigente, le ordinanze temporanee ed urgenti sono titoli esecutivi, i.e. consentono, in caso di inadempimento dell'obbligato, di dare corso all'esecuzione forzata, e restano efficaci, allo scopo di evitare “vuoti” nella regolamentazione della situazione, anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio (secondo la disposizione dettata dall'art. 189 disp. att. c.p.c. per i provvedimenti presidenziali), fino a quando viene sostituita da un nuovo provvedimento. I provvedimenti sull’ulteriore corso del giudizioNovità di grande rilievo della riforma è la concentrazione della gestione del giudizio sin dall’inizio in capo al giudice relatore che, dunque, se le parti non riescono a trovare una conciliazione alla prima udienza, oltre ai provvedimenti temporanei, con la medesima ordinanza – in parte qua da ritenere non reclamabile – decide sull’ulteriore corso del procedimento. Più in particolare, se ammette mezzi di prova, nella predetta ordinanza, il giudice: a) fissa l’udienza per l’assunzione delle prove entro il termine (ordinatorio) di novanta giorni; b) predispone il calendario del processo, con l’indicazione delle udienze per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti istruttori (ad es. giuramento del ctu; escussione testi); c) indica nello stesso calendario del processo la data (successiva alla chiusura dell’istruttoria) di rimessione della causa in decisione. 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Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega 206/2021, in IUS-Processocivile.it, 8 aprile 2022; Silvestri, L'architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it, 24 aprile; Simeone - Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano, 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |