Codice di Procedura Civile art. 473 bis 45 - Ascolto del minore 1Ascolto del minore1 [I]. Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. [II]. Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa norma in esame detta delle disposizioni in ordine all'ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti in cui vi siano allegazioni di violenza domestica o abuso familiare. Il giudice deve procedere all'ascolto del minore personalmente e senza ritardo ed avendo cura di evitare ogni contatto diretto tra il minore e il presunto autore della violenza e dell'abuso . Il legislatore ha, dunque, ritenuto necessario assicurare che in presenza di allegazioni di violenza sia il giudice, preferibilmente nell'ambito di quegli accertamenti preliminari che devono precedere l'adozione dei provvedimenti anche provvisori, ad avere percezione diretta di quanto riferisce il minore per cogliere personalmente tutti gli elementi, anche non verbali, che possono emergere da un tempestivo ascolto del minore. Il secondo comma dell'art. 473-bis.45 prevede, inoltre, un coordinamento tra le autorità giudiziarie stabilendo che non deve procedersi all'ascolto diretto quando il minore sia stato già ascoltato e le risultanze dell'ascolto, acquisite agli atti, siano ritenute dal giudice procedente con provvedimento motivato sufficienti ed esaustive. All'uopo deve ricordarsi che la reiterazione degli ascolti del minore nei diversi procedimenti che lo vedono coinvolto può tradursi in una forma di vittimizzazione secondaria dello stesso che va, dunque, evitata mediante il coordinamento tra le varie autorità giudiziarie chiamate ad intervenire a diverso titolo in ordine alla vicenda familiare. Il primo comma della norma in commento richiama le disposizioni generali in punto di ascolto del minore (artt. 473-bis.4 e 473-bis.5) e, dunque, anche quelle in ordine alle modalità di svolgimento della udienza di ascolto ed alla sua videoregistrazione. BibliografiaAlbiero, I fatti di violenza e il processo, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022, 359 ss.; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in ilfamiliarista.it, 22 giugno 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, Fam. e dir., 2022, 10, 955. |