Codice di Procedura Civile art. 473 bis 49 - Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 1

Rosaria Giordano

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio1

[I]. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

[II]. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

[III]. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

[IV]. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La norma in commento, introducendo una novità rilevante rispetto al sistema previgente, stabilisce, in coerenza con i criteri di delega, che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

L’obiettivo è di economia processuale, poiché vuole scongiurare, per ottenere una pronuncia di scioglimento definitivo del matrimonio, che si svolgano due giudizi paralleli sulle altre domande, come quelle sui contributi economici e sull’affidamento dei figli, che postulano un’istruttoria spesso molto simile.

Giudizio oggettivamente cumulato con domande condizionate di separazione personale e divorz io

L’art. 473-bis.49 c.p.c. stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

Tale previsione è funzionale, come sottolinea la Relazione Illustrativa, al principio di economia processuale, “considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l’ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali”.

Il legislatore ha cura di chiarire, per assicurare un coordinamento con la normativa sostanziale, che peraltro la domanda di divorzio sarà procedibile solo dopo il decorso del termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. In concreto, affinché il giudice possa conoscere della domanda di divorzio, pur proposta negli atti introduttivi del giudizio di separazione, devono essere decorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status resa in quest’ultimo.

Nonostante la chiarezza della disposizione in commento, nella giurisprudenza di merito si era formato un contrasto in ordine alla portata della stessa.

Così se alcune decisioni avevano affermato, in coerenza con la lettera della norma, che è ammissibile il cumulo delle domande di separazione e di (scioglimento o di) cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche in sede non contenziosa, là dove la seconda diviene procedibile una volta decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 (Trib. Milano, IX, 5 maggio 2023, n. 3542, in Foro it. 2023, 78, I, 2250), altre pronunce  avevano affermato che la riforma di cui al d. lgs. n. 149/2022 consente il cumulo della domanda di separazione e divorzio solo nei procedimenti contenziosi, non collidendo, in tali contesti, col principio d'indisponibilità in materia matrimoniale (Trib. Firenze, 15 maggio 2023).

Sulla questione è intervenuta tempestivamente la S.C. che, decidendo un rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c., ha chiarito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n. 28727/2023, in Giur. it., 2024, n. 3, 577, con nota di Cecchella, in judicium.it, con nota di Alemanno e in Fam. e dir., 2024, n. 1, 13, con nota di Danovi).

Riunione dei giudizi pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario

Sempre con finalità di economia processuale, il secondo comma della norma in esame prevede espressamente la possibilità di procedere alla riunione di procedimenti tra le stesse parti di separazione e di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale quando contemporaneamente pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario (in omaggio, peraltro, alla regola generale già ritraibile dall’art. 274 c.p.c.).

Bibliografia

Albiero, I fatti di violenza e il processo, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022, 359 ss.; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in ilfamiliarista.it, 22 giugno 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, Fam. e dir., 2022, 10, 955.

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