Codice di Procedura Civile art. 473 bis 71 - Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari 1

Caterina Costabile

Ambito di applicazione. Mutamento del rito12

[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea3.

[II].  Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

[III]. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti4.

[IV]. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto5.

[V]. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento6.

[1] Rubrica sostituito  dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.  La rubrica precedente era la seguente: «Ambito di applicazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. 

[2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[3] Comma sostituito  dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo del comma era il seguente:  «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»: ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La disposizione in esame disciplina il procedimento per l’emanazione degli ordini di protezione e riproduce con alcune lievi modifiche il disposto dell’art. 736-bis.

L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il ricorso può essere dunque proposto sia in pendenza del procedimento di merito, innanzi al giudice che lo conduce, oppure ante causam.

Con il d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 si è deciso, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione normativa – oltre che per maggiore “leggibilità” 

dell’assetto normativo-, di trasporre il contenuto dell’art. 8 l. n. 154/2001, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, nella norma in commento provvedendo contestualmente alla sua abrogazione.

La nuova formulazione della norma si applicherà anche ai procedimenti in corso introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Il nuovo ultimo comma dell’art. 473-bis.71 stabilisce che, se è già pendente un procedimento relativo al nucleo familiare (ad esempio di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale), la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti a quale pende la causa.

Il legislatore ha previsto, un rito monocratico deformalizzato con ampie analogie con il procedimento cautelare, con eventuale istruttoria e indagini sui redditi nelle forme più opportune, e in caso di urgenza con provvedimento senza immediato contraddittorio, salvo convalida all’udienza fissata.

Il provvedimento che il giudice emette a conclusione della fase istruttoria, contenente l’ordine di protezione, ha sempre la forma del decreto motivato ed è immediatamente esecutivo.

Il provvedimento inaudita altera parte

Il giudice designato ha immediatamente due possibilità, la cui scelta dipende, sostanzialmente, dalla gravità della situazione denunciata e quindi dalla minore o maggiore urgenza di provvedere: potrà disporre la convocazione delle parti per sentirle personalmente e procedere, poi, al compimento degli atti istruttori che reputa necessari, secondo le modalità che considera più opportune (comma 2), oppure potrà emettere l’ordine di protezione inaudita altera parte in casi di particolare gravità (comma 3).

In giurisprudenza ritenuto che la pronuncia dell’ordine di protezione inaudita altera parte può essere giustificata dal pericolo di reiterazione della condotta lesiva nei confronti del coniuge, oltre che dal serio rischio di condotte aggressive o pregiudizievoli per la sfera psicologica dei minori (Trib. Monza, 29 ottobre 2003; Trib. Reggio Emilia, 6 maggio 2002).

Nella prassi, si ricorre spesso al provvedimento inaudita altera parte in presenza di fatti gravi e facilmente evincibili dalla documentazione allegata dalla parte, come ad esempio referti medici da cui emergono lesioni personali già oggetto di querela da parte della vittima, le riproduzioni informatiche di conversazioni via sms o WhatsApp da cui emerge prova delle gravi minacce o delle condotte di prevaricazione psicologica, le registrazioni audio o video delle condotte violente verificatesi all’interno delle mura domestiche. Ancora, possono assumere rilievo determinante le s.i.t. (sommarie informazioni testimoniali) assunte dagli organi di polizia giudiziaria durante le indagini preliminari svolte in sede penale.

L'istruttoria

Alla udienza di comparizione il giudice, oltre a sentire le parti, compie gli «atti di istruzione necessari» procedendo «nel modo che ritiene più opportuno.

L’istruttoria avviene, dunque, senza formalità e la scelta dei mezzi probatori è rimessa alla discrezionalità del giudice, sebbene sia da considerarsi obbligatorio disporre l’audizione delle parti e, in particolare, del destinatario della misura (Cianci, 217).

Possono essere assunte sommarie informazioni; può richiedersi l’intervento dei servizi sociali ed acquisire le relative relazioni; possono essere disposte indagini di carattere medico e/o psicologico sui protagonisti della vicenda.

In particolare, l’art. 473-bis.71 – così come l’art. 736-bis – prevede la possibilità per il giudice di disporre indagini anche a mezzo della polizia tributaria sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e ciò al fine di determinare un assegno mensile in favore delle persone conviventi che per effetto dell’ordine di protezione rimangono senza mezzi di sostentamento.

Reclamabilità dell’ordine di protezione

Contro il decreto (di accoglimento o di rigetto della domanda) reso nel contraddittorio delle parti a definizione del procedimento, è ammesso reclamo dinnanzi al tribunale in composizione collegiale (del quale non può far parte il magistrato che ha già avuto cognizione della vertenza in prime cure), entro il ristretto termine di dieci giorni a norma dell'art. 739, comma 2.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione .

La poca giurisprudenza di merito edita, il reclamo avverso il provvedimento con il quale venga concesso l'ordine di protezione contro gli abusi familiari introduce un giudizio avente natura di revisio prioris instantiae, con la conseguenza che risulta inammissibile la deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto a fronte di quelle prospettate in primo grado e l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti o l'assunzione di nuove prove costituende (Trib. Reggio Emilia 10 maggio 2007; Trib. Firenze, 15 luglio 2002).

In dottrina prevale, invece, prevale una interpretazione più estensiva che, muovendo dalla assenza di un espresso divieto in tal senso nelle norme dedicate agli ordini di protezione ed in virtù del richiamo agli artt. 737 ss. che non prevedono preclusioni di sorta in occasione del reclamo, ammette la deduzione per la prima volta in sede di impugnazione di fatti precedentemente non allegati, nuovi documenti, nuove ragioni di fatto e di diritto, nonché circostanze sopravvenute (D'Alessandro, 235; Nascosi, 1191).

Il ricorso ex art. 11, comma 7, della Costituzione

La S.C. ritiene, con orientamento consolidato che il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l’istanza di concessione dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario, né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività (Cass. VI, n. 29492/2017; Cass. I, n. 208/2005).

Tale impostazione non è condivisa da una parte della dottrina che ha sostenuto che il soggetto destinatario di ordine di allontanamento possa ricorrere in Cassazione con il ricorso straordinario di cui all’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di un provvedimento sulla libertà personale, e ciò almeno nei casi in cui – attraverso la coazione fisica – le misure stabilite dal giudice incidessero concretamente sulla libertà medesima (Auletta, 1059; Vullo, 158).

Bibliografia

Auletta, Misure civili contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della l. n. 54/2001, in Fam. e dir., 2003, 296; Cianci, Gli ordini di protezione familiare, in Quaderni Familia, diretti da Patti, 2a ed., Milano, 2005; D'Alessandro, Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali, in Riv. trim. dir. proc., fasc. 1, 2007, 227-228; Di Lorenzo, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Bonilini, IV, Torino, 2016, 4243; Figone, La legge sulla violenza in famiglia, in Fam e dir., 2001, 4, 353; Nascosi, Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anno dalla loro introduzione, in Fam. e dir., 2021, 12, 1189; Scalera, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Giur. merito, 2013, fasc. 1, 231; Vullo, L'esecuzione degli ordini civili di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 131.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario